Trattasi di adempimenti in essere dal primo gennaio 2017 che hanno contribuito ad arricchire ulteriormente la già corposa mole di dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria per le attività di analisi di rischio e pianificazione dei controlli e verifiche.
Rispetto alle comunicazioni similari del passato, quelle introdotte dal D.L. n. 193/2016 rappresentano un strumento particolarmente raffinato ed efficace, in grado accertare, in tempi rapidissimi, eventuali anomalie in materia Iva, mediante automatiche segnalazioni (alert di sistema) che possono essere immediatamente “lavorate” dagli uffici.
Fa da contraltare a tale efficace strumento di analisi, l’obbligo dell’Agenzia delle entrate di promuovere la regolarizzazione spontanea delle eventuali irregolarità in tal modo rilevate, in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636 della Legge n. 190/2014, obbligo formalizzato, per quanto concerne le nuove comunicazioni Iva, con il Provvedimento del Direttore n. 275294 datato 28/11/2017.
L’incrocio delle banche dati – Con Provvedimento n. 275294 datato 28/11/2017 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha diramato ai propri Uffici le disposizioni per la predisposizione degli inviti alla compliance, a seguito dell’incrocio dei dati comunicati dai soggetti passivi Iva, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.L. n. 78/2010.
Più in dettaglio, trattasi degli inviti all’adempimento spontaneo, diretto ai contribuenti che hanno omesso di presentare la comunicazione liquidazioni periodiche per il primo e/o il secondo trimestre 2017 (quelle che scadevano, rispettivamente, in data 12 giugno e 18 settembre 2017), in presenza di fatture emesse, comunicate dai medesimi contribuenti o dai loro clienti nel relativo “spesometro” del primo semestre 2017 (il cui obbligo comunicativo è scaduto il 16 ottobre 2017).
Nel provvedimento in questione viene precisato che saranno messe a disposizione del contribuente le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse ma non risulta trasmessa alcuna comunicazione di liquidazioni periodiche IVA.
Le possibilità per il contribuente – Tali informazioni sono messe a disposizione per una valutazione in ordine alla loro correttezza, consentendo così, allo stesso contribuente, di poter fornire elementi, fatti e circostanze ignoti all’Agenzia, atti di giustificare la presunta anomalia, ovvero a regolarizzare le omissioni in modo “spontaneo”.
Più in dettaglio le comunicazioni di invito alla compliance in argomento contengono i seguenti dati:
Si può ben intuire la potenza del bagaglio informativo di cui dispone attualmente l’Ufficio, attraverso l’incrocio dei dati inseriti nello spesometro del contribuente con quelli dei relativi clienti e fornitori, nonché con quelli risultanti dalle comunicazioni liquidazioni Iva: in tempo reale, la piattaforma di gestione di tali dati è in grado, ad esempio, di individuare (quanto meno in termini di indizio qualificato) i soggetti dediti all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti.
Le operazioni “soggettivamente” e “oggettivamente” inesistenti – Generalmente, i soggetti dediti all’emissione delle false fatture, si comportano da “evasori totali”, omettendo ogni conseguente adempimento fiscale e contributivo (il loro “guadagno”, infatti, è rappresentato dall’Iva o da una parte di tale tributo, che trattengono dal pagamento offerto dal cliente compiacente, cui riversano in contanti la parte rimanente del pagamento stesso); di conseguenza hanno “vita breve”. Tuttavia, attraverso la piattaforma comunicativa in questione, l’Amministrazione finanziaria ha l’opportunità di “intercettarli” in tempi rapidissimi; la tempestiva segnalazione (ex lege) alla Guardia di Finanza1 consentirà a quest’ultima, verosimilmente, di intervenire in tempi altrettanto rapidi, anche utilizzando gli strumenti del codice di procedura penale (es: intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri documentali probatori, sequestri preventivi di beni immobili e attività finanziarie).
Problemi rilevanti potrebbero verosimilmente sorgere anche in capo ai contribuenti che hanno registrato fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti: anche per le operazioni in questione, sovente, il fornitore “formale” tende ad omettere i conseguenti adempimenti fiscali; in tali circostanze, il cliente, al fini di dar prova a posteriori della legittimità prestazioni acquisite, dovrà premunirsi di ogni elemento utile atto a comprovare, anche a posteriori, l’effettività e la congruità delle transazioni fatturate; potrebbe non essere sufficiente a risolvere il problema sotto il profilo dell’Iva2 (l’Agenzia delle entrate, infatti, recupera sistematicamente a tassazione l’Iva detratta su fatture soggettivamente inesistenti), ma di certo il contribuente disporrà di un patrimonio informativo e documentale idoneo a supportare un’efficace difesa in sede contenziosa (da tale impianto probatorio dovrà, in altri termini, emergere la sua assoluta buona fede).
Modalità di inoltro delle comunicazioni di anomalia – Per quanto previsto dal medesimo Provvedimento n. 275294/2017, le comunicazioni di anomalia in commento saranno inoltrate al contribuente a mezzo Posta Elettronica Certificata, ma le informazioni ivi contenute saranno consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “La mia scrivania”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
Il ravvedimento operoso – A seguito del ricevimento della predetta comunicazione di anomalia, il contribuente, a seconda dei casi, ha le seguenti opzioni, azionando il medesimo canale comunicativo (P.E.C.):
Va evidenziata l’opportunità per il contribuente di appurare la reale sussistenza delle anomalie comunicate dall’Agenzia in tempi rapidi, eventualmente instaurando una sorta di contraddittorio via P.E.C. col medesimo Ufficio titolare del controllo; una prolungata inerzia di fronte a tali comunicazioni potrebbe pregiudicare, infatti, la possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso.
Tale circostanza si verifica allorquando l’Ufficio, trascorso un congruo periodo di tempo, dovesse notificare al contribuente “inerte” un “avviso bonario” ex art. 54-bis del DPR n. 633/1972, un atto di contestazione, ovvero un atto di accertamento; in tali casi, infatti, è ancora possibile ottenere degli sconti in tema sanzionatorio, mediante tempestivo pagamento, ma non sarà più ammessa la regolarizzazione delle violazioni commesse mediante il ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997n (ossia con gli sconti sanzionatori ivi previsti).
Il coordinamento tra GDF e Agenzia delle Entrate per il sostegno alla compliance – Il tema delle lettere di compliance, in generale, recapitate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, per favorire l’adempimento o la regolarizzazione spontanea degli errori commessi, è stato oggetto di trattazione anche nella recente Circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza3, ove i Vertici del Corpo impongono ai Reparti operativi, di regola, l’obbligo di astenersi dall’avviare controlli nei confronti dei contribuenti destinatari delle citate lettere, prima del termine concesso loro per adeguarsi mediante ravvedimento, in modo tale, peraltro, da indirizzare le risorse operative prevalentemente a contrasto dei fenomeni più gravi di evasione e delle frodi organizzate in maniera sempre più efficace, incisiva e sostanziale.
Tale disposizione viene impartita in un’ottica di rafforzamento delle sinergie tra le due Amministrazioni (civile e militare), con la finalità espressa di favorire l’accesso dei contribuenti alle misure di sostegno all’adempimento spontaneo introdotte a seguito della riforma fiscale del 2014 (di cui alla Legge n. 23/2014).
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1.In ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, co. 636 della Legge n. 190/2014.
2.Il problema non sussiste, di contro, in materia di imposte sui redditi, in quanto i costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo “effettivi”, sono deducibili, quando siano rispettati anche i principi di competenza ed inerenza (cfr art. 14, co- 4-bis Legge n. 537/1993).
3.Circolare n. 357600/2017 del 27/11/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza, rubricata “MANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI”, che entrerà in vigore per Reparti dipendenti il 1° gennaio 2018.
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