L’articolo 3 del Decreto Legge 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile e da tale data immediatamente efficace, ha pesantemente inciso sulla possibilità di compensare crediti privi di visto di conformità.
Ricapitolando brevemente, la norma dispone che – immediatamente dall’entrata in vigore del D.L. 50 – non sia possibile compensare crediti IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte in misura superiore a 5mila euro senza che prima sia stato apposto, sulla dichiarazione dai quali tali crediti emergono, il visto di conformità (oppure, per i soggetti di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, sia stata effettuata la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile).
In buona sostanza il limite di compensazione “libera da visto”, che prima era previsto in 15mila euro, viene ridotto a 5mila euro, il tutto a partire dal 24 aprile 2017.
L’introduzione di questa modifica in corso d’anno, con decorrenza immediata, pone non pochi problemi in sede di concreta applicazione, perché sono molte e diversificate le situazioni alle quali occorre dare risposta.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti dalla Risoluzione 57/E del 4 maggio, che ha spazzato via i dubbi sorti in merito ai crediti che derivano da dichiarazioni già presentate, ma per le quali non si è terminato l’utilizzo del credito a disposizione. Testualmente la risoluzione specifica che “la legge non dispone che per l’avvenire, se ne trae che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”.
Un esempio tipico è quello di un credito emerso da UNICO 2016 redditi 2015 (quindi presentato ante 24 aprile 2017). Per questo credito permangono le vecchie regole, con compensazione libera fino a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che tale compensazione sia avvenuta prima della fatidica data del 24 aprile, o prosegua dopo tale data. In buona sostanza i “vecchi” crediti potranno essere utilizzati in compensazione senza necessità di visto fino alla soglia dei 15mila, permanendo valide le regole che erano in essere nel momento in cui i crediti stessi sono sorti, o, meglio, le relative dichiarazioni sono state presentate. Lo stesso discorso vale per i crediti IVA al 31 dicembre 2016, come risultanti dalla dichiarazione IVA 2017, anch’essa presentata prima del 24 aprile 2017. Occorre però prestare attenzione alle eventuali dichiarazioni integrative: queste, se presentate a partire dal 24 aprile, dovranno sottostare alle nuove limitazioni.
Meno intuitiva è la gestione dei crediti anno 2016 di tipo erariale. Un esempio potrà aiutare a meglio comprendere: ipotizziamo un credito IRES al 31 dicembre 2016, credito a fronte del quale la relativa dichiarazione Redditi ancora non è ancora (ovviamente) stata presentata, ma della cui esistenza il contribuente è certo e che, pertanto, intende legittimamente compensare a partire dal 1 gennaio 2017. La norma pregressa prevedeva un utilizzo libero di detto credito nel limite dei 15mila euro, e ben potrebbe essere accaduto che prima del 24 aprile 2017 tale credito sia stato effettivamente utilizzato, andando a “sfondare” il novello tetto dei 5mila euro. Questo utilizzo oltre soglia è però avvenuto prima che la soglia fosse modificata. In questo caso si ritiene, senza dubbio alcuno, che le compensazioni già avvenute non possano essere sanzionate, visto che all’atto della compensazione si è rispettata la normativa vigente in quel momento. Quanto all’apposizione del visto a posteriori, in sede di Redditi, la Risoluzione non fornisce una risposta chiara al caso specifico. Se da un lato viene chiaramente precisato che è fatto salvo il comportamento tenuto ante 24 aprile in base ai vecchi limiti, il che fa pensare che (come anche logica imporrebbe) in questo caso alcun visto sia necessario, è altrettanto vero che la Risoluzione stessa precisa che “per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro”, e certamente il modello Redditi 2017 il 24 aprile non era ancora stato presentato. Sul punto è pertanto auspicabile che intervenga un nuovo chiarimento ufficiale, che statuisca con chiarezza che non solo le compensazioni effettuate ante modifica sono valide (sotto questo aspetto non vi è più alcun dubbio) ma che metta anche “nero su bianco” che, come conseguenza logica, se la compensazione oltre 5mila euro (ed entro i 15mila) è avvenuta integralmente prima del D.L .50 non è necessario apporre il visto di conformità nemmeno a posteriori, con il modello Redditi.
Per concludere il novero delle possibili situazioni da affrontare, è ipotizzabile anche una situazione similare alla precedente [quindi un credito “previsionale” IRES di 11mila euro al 31 dicembre 2016, con modello Redditi non ancora presentato] la cui compensazione, però, non sia avvenuta integralmente prima del 24 aprile 2017. Supponiamo che la società abbia portato in compensazione degli 11mila iniziali solo 5mila euro ante 24 aprile, mentre intende compensare i residui 6mila euro post 24 aprile. In questo caso si ritiene che il modello Redditi dovrà assolutamente essere accompagnato da visto di conformità, perché l’effettuazione di compensazioni oltre 5mila euro dopo il 24 aprile 2017 rientra certamente nei nuovi limiti imposti. Ma se questa considerazione ricalca certamente la norma, qualcosa stride con le considerazioni fatte per il caso precedente, anch’esse aderenti alla norma. Ci troveremmo infatti di fronte a due situazioni similari che, a causa dell’introduzione della modifica in corso d’anno, dovrebbero essere trattate diversamente quanto all’apposizione del visto, il tutto solo a causa di una mera questione di tempistica di compensazione.
Inevitabili sono pertanto le difficoltà in capo a professionisti e contribuenti, difficoltà che sarebbero state facilmente evitabili stabilendo la decorrenza del nuovo tetto alla ben più semplice data del 1 gennaio 2018.
Redazione Fiscal Focus.
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