Contenzioso tributario – Relativamente al contenzioso tributario, vi è l’introduzione dell’obbligo di terzietà dell’organo giudicante, l’eventuale ampliamento dei soggetti abilitati al difesa in contenzioso tributario, la conferma dell’immediata esecutorietà delle sentenze per entrambe le parti in causa. Non suscitando perplessità l’introduzione dell’obbligo di terzietà dell’organo giudicante, problemi possono invece derivare dagli altri due fronti. Relativamente all’eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti di fronte alle Commissioni tributarie il Governo dovrà confrontarsi, nel corso dell’emanazione dei decreti delegati, con le categorie interessate dalla disposizione. Per esclusione, le uniche categorie a cui può essere estesa questa possibilità sono revisori legali e i tributaristi, comunque Commercialisti e Avvocati non la pensano allo stesso modo.
Immediata esecutorietà delle sentenze – Un’arma a doppio taglio potrà invece costituire quella dell’immediata esecutorietà delle sentenze. Se da un lato, infatti, il contribuente uscito vittorioso dal primo grado di giudizio potrà richiedere al fisco quanto dovuto, dall’altro lato, in caso di esito negativo, il contribuente, sarà costretto immediatamente al pagamento del quantum.
I giochi pubblici – Relativamente al capitolo sui giochi pubblici la situazione è più complessa. L’ultimo atto è, infatti, andato in scena durante le votazioni finali, nel corso delle quali, solo dopo una riformulazione da parte del Governo, è stata accolta la proposta relativa all’introduzione del “divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive e radiofoniche”. Altri dubbi circa le coperture erano stati espressi dalla Commissione bilancio del Senato per l’istituzione della Lega ippica italiana e l’istituzione di un fondo per il contrasto alla ludopatia. Perplessità venute meno solo di fronte al via libera della Ragioneria generale dello Stato.
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