Ad annunciarlo è il comunicato stampa apparso ieri sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, dove si legge anche che le predette lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi Pec registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), mentre, se si vuole conoscere il dettaglio delle anomalie contestate si dovrà consultare il cassetto fiscale dell’Agenzia stessa.
Cosa può fare il contribuente – Una volta ricevuta la lettera il contribuente se ritiene che la violazione contestata non sussista, può chiarire immediatamente la propria posizione mettendosi in contatto con i numeri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate (ossia 848.800.444, da telefono fisso oppure 06/96668907, da cellulare). In alternativa può anche utilizzare il canale Civis o recarsi direttamente ad uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia stessa.
Qualora, invece, egli ritenga che quanto contestatogli sia corretto, può, presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni previste per l’infedeltà dichiarativa ma in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso.
In tal caso la riduzione sanzionatoria che troverà applicazione sarà quella prevista dalla lettera b-ter) comma 1 art. 13 D.Lgs. 472/1997, (ossia 1/6). Ne consegue che, essendo la sanzione minima prevista per l’infedeltà dichiarativa pari al 90% della maggiore imposta dovuta (comma 2 art. 1 D.Lgs. 471/1997) applicando la riduzione, la sanzione scende al 15% (1/6 del 90%).
Tuttavia, occorre tener presente che nel caso in cui ad essere omesso sia stato un canone soggetto a regime della cedolare secca, la riduzione sanzionatoria sarà minore, ossia:
A tal proposito, si ricorda, infatti, che ai sensi del comma 7 dell’art. 1 D.Lgs. 471/1997, nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (ossia canone di affitto soggetto a cedolare secca), se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 del citato articolo 1.
Infine, nel comunicato stampa di ieri, l’Agenzia ricorda di aver reso disponibile ai fini del calcolo corretto della sanzione dovuta ed ai fini del corretto comportamento da assumere a fronte della lettera recapitata, due importanti strumenti, ossia rispettivamente:
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