Ed è quindi oggi che nasce lo sconforto: le speranze poste nella riforma, lasciano il posto alla delusione.
Nuovi adempimenti
Come noto, sul sito del Dipartimento del Tesoro è stata pubblicata, per la consultazione, la bozza di decreto che recepirà la IV Direttiva antiriciclaggio.
Iniziamo con il sottolineare che, se la nuova disciplina venisse confermata, gli adempimenti dovrebbero essere estesi anche ai curatori fallimentari e ai commissari giudiziali, oggi fortunatamente esclusi in considerazione dei chiarimenti forniti dall’Uic con il Provvedimento del 24 febbraio 2006.
Più precisamente in tale occasione, fu specificato che “l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.”
È inoltre necessario rilevare che nella bozza in consultazione del decreto legislativo non è più richiamato l’esonero attualmente previsto dal comma 3 dell’art. 12, in forza del quale non sussistono obblighi di adeguata verifica e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
Questo significa, dunque, che anche la mera trasmissione di una dichiarazione fiscale potrebbe, in futuro, far scattare gli obblighi antiriciclaggio, con tutti i connessi adempimenti.
Le sanzioni
Abbiamo già avuto modo di richiamare, con i precedenti interventi, le elevatissime sanzioni che potrebbero essere in futuro previste in materia di segnalazione delle operazioni sospette.
Giova a tal proposito sottolineare che, tra l’altro, sono state aumentate anche le sanzioni minime previste (sempre in materia di segnalazione delle operazioni sospette), che sono passate a 30.000 euro.
Se oggi, quindi, la sanzione minima ammonta all’1% dell’importo dell’operazione non segnalata, in un prossimo futuro il professionista potrebbe vedersi irrogata una sanzione non inferiore a 30.000 euro.
Un altro aspetto in merito al quale sono state sollevate numerose perplessità riguarda poi la nuova sanzione prevista (da 3.000 ad 80.000 euro) nel caso in cui sia omessa la verifica rafforzata del cliente.
I primi commentatori della disciplina hanno infatti evidenziato come, in realtà, la norma non preveda ipotesi tassative al ricorrere delle quali scatta l’adeguata verifica rafforzata: ciò significa, quindi, che è sanzionato un comportamento che è, di per sé, indeterminato, con buona pace del principio di tassatività del sistema sanzionatorio.
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