L’art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 che oggi disciplina la valutazione del rischio è infatti, per certi versi, una norma “oscura”, che, anche a causa della mancata emanazione dei previsti decreti attuativi, finisce per fornire indicazioni poco chiare ai professionisti.
La valutazione del rischio
Come noto, gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente e all’operazione/prestazione.
I professionisti, pertanto, “devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Sono quindi previsti una serie di criteri generali cui far riferimento, al fine di individuare il livello di rischio.
Con riferimento al cliente possiamo richiamare i seguenti:
Con riferimento, invece, all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, è necessario tener conto dei seguenti aspetti:
In pratica, i professionisti possono far riferimento alle procedure dettate dal “Manuale delle procedure operative per gli studi professionali”, emanato dal CNDCEC nel dicembre 2015.
Nel Manuale è infatti previsto un Modello, nel quale deve essere attribuito un punteggio di rischio a ciascuno degli aspetti relativi al cliente e all’operazione, giungendo così alla determinazione di un punteggio di rischio complessivo, che dovrà guidare il professionista negli adempimenti antiriciclaggio.
Prospettive future
Lo scorso 29 novembre è stata pubblicata, sul sito del Mef, la bozza in consultazione del Decreto Legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.
La normativa antiriciclaggio è quindi destinata ad essere modificata in molti, importanti, aspetti, tra i quali merita di essere richiamata la disciplina in materia di valutazione del rischio.
Il nuovo art. 16 della bozza di Decreto prevede infatti che gli Organismi di autoregolamentazione debbano individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati devono adottare specifici presidi, controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
Salvo successive modifiche, spetterà quindi ai nuovi Organismi di autoregolamentazione, da creare all’interno degli ordini professionali, l’individuazione delle specifiche procedure per la valutazione del rischio, sempre tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di studio professionale obbligato all’adempimento.
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