Premessa – E’ stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge (A.S. 2233-B) per la tutela del lavoro autonomo, che prevede tra l’altro alcune modifiche, dal periodo d’imposta 2017 (quindi con effetto a decorrere dal Modello Redditi/2018), dell’art. 54 TUIR in merito alla deducibilità delle spese di formazione sostenute dal professionista.
A tal proposito si ricorda che in base all’attuale formulazione del citato art. 54 TUIR (comma 5) e, quindi, anche con riferimento al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017), per gli esercenti lavoro autonomo (professionista) le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
Tuttavia, con riferimento alle spese di vitto e alloggio (albergo e ristorazione) sostenute dal professionista per la partecipazione a corsi di formazione, ecc., occorre tener presente quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 53/E/2008, in cui è precisato che per esse occorre, comunque, tener conto del limite di deducibilità del 75% di cui allo stesso art. 54 TUIR comma 5 primo periodo, dove si legge che: le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
In pratica, secondo l’Amministrazione Finanziaria, sulle predetti spese va applicata dapprima la limitazione del 75% e poi quella del 50% poiché legate a spese sostenute per corsi di formazione. Quindi, ad esempio, considerando un avvocato che nel 2016 ha sostenute spese per seguire un corso di aggiornamento professionale per complessivi 4.000 euro, di cui (1.000 per vitto e alloggio e 3.000 di costo del corso), in tal caso, i 4.000 euro diventano deducibili (nel Modello Redditi PF/2017 rigo RE17) nel modo che segue:
La novità dal 2017 – Dal periodo d’imposta 2017 (quindi con effetto a decorrere dal Modello Redditi/2018), per via delle modifiche apportate al comma 5 art. 54 TUIR dal disegno di legge di cui in premessa, le spese in commento (incluse quelle di viaggio e soggiorno), diventano deducibili nella misura del 100% del loro ammontare nel limite annuo di 10.000 euro. E’ altresì eliminato il limite di deducibilità del 75% delle spese di vitto e alloggio.
Pertanto, nel riprendere l’esempio di cui sopra, se le spese fossero sostenute nel 2017, l’importo che il professionista potrà dedurre nel Modello Redditi/2018 ammonterebbero ai complessivi 4.000 euro.
Dal dossier allegato al disegno di legge si evince altresì che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro è stato inteso come riferito a ciascun socio od associato, in analogia a quanto avviene nell’articolo 164 TUIR con riferimento alla deducibilità fiscale dei costi relativi ai veicoli aziendali («Se l’attività e svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato» e «Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui ai citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato»).
Altre novità – Sempre con decorrenza dal periodo d’imposta 2017 (Modello Redditi/2018) è stata altresì prevista la piena deducibilità, nel limite di 5.000 euro annui, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati; si tratta di spese sostenute per il pagamento dei servizi offerti dalle agenzie per il lavoro finalizzati ad assistere il lavoratore autonomo per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Introdotta anche l’integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà; si tratta dei premi relativi a quelle polizze assicurative “facoltative” e destinate alla copertura del rischio di mancato pagamento delle prestazioni eseguiti nei confronti dei propri clienti.
Viene poi eliminato il limite di deducibilità del 75% di cui al comma 5 art. 54 TUIR primo periodo in merito alle spese di vitto e alloggio che il professionista sostiene per l’espletamento del proprio incarico professionale e che questi riaddebita al committente in fattura: dal 2017 le spese che il lavoratore autonomo sostiene per lo svolgimento dell’incarico e che poi riaddebitate al committente/cliente diventano integralmente deducibili.
Infine è stabilito che tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Fino al periodo d’imposta 2016, tale regola era prevista solo per le prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le prestazioni di viaggio e trasporto.
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