Tale disposizione troverà applicazione solo per i debiti inferiori a 50.000 euro.
Scende, sempre in riferimento alla soglia di cui sopra, da 100 a 50 euro l’importo minimo delle rate accessibili per il contribuente.
In pratica senza inoltrare alcuna richiesta, il debitore troverà allegato alla cartella di pagamento, un piano di dilazione precompilato e già accettato; il contribuente deve semplicemente provvedere a sottoscrivere il documento e consegnarlo all’agente della riscossione.
L’ammissione alla rateazione comporta anche degli effetti sulle procedure esecutive intraprese. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione, il pagamento della prima rata del P.d.r. determina l’impossibilita di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate solo se:
• non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo;
• non sia stata presentata istanza di assegnazione;
• il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Anche per i fermi amministrativi, se prima dell’ammissione ovvero al pagamento della 1° rata non ha ancora provveduto, l’agente della riscossione non potrà effettuare alcuna iscrizione.
Piani decaduti – il D.Lgs. 159/2015 aveva introdotto importanti novità in merito alla possibilità di rateazioni di P.d.r. precedentemente decaduti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015; per i contribuenti che in quel periodo preciso avevano avuto accesso ad un piano di rateazione, al quale non sono riusciti a far fronte, era stata introdotta la possibilità di chiedere nuovamente, entro il 21 Novembre 2015 di essere riammessi alla dilazione delle somme dovute.
Per i debitori che hanno ottenuto un P.d.r. prima del 22 ottobre del 2015, non è prevista la possibilità di essere riammessi al beneficio della rateazione in seguito a decadenza, che si verifica per il mancato pagamento di 8 rate; per i P.d.r. concessi in data successiva al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs 159/2015, si perfeziona il decadere dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento di 5 rate.
Con una risoluzione approvata due giorni fa dalla Commissione Finanza alla Camera si cerca di trovare un punto di favore per quei contribuenti decaduti da piani di dilazione concessi in data antecedente o successiva all’entrata in vigore del D.Lgs 159/2015 ai fini della loro riammissione alla rateazione senza l’obbligo di dover pagare le rate scadute.
L’art.19 comma 3 lettera c del DPR 602/73 prevede che il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. il Governo proprio in merito a questo punto tramite i decreti attuativi della delega fiscale verificherà se tale disposizione potrà trovare applicazione anche in merito ai piani di dilazione già concessi prima del 22 ottobre 2015 per i quali non si sia già perfezionata la decadenza solo se al momento della presentazione della richiesta i contribuenti saldino tutte le rate scadute.
Inoltre per i contribuenti decaduti in data successiva al 15 ottobre 2015 da piani di dilazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, si sta valutando la possibilità di essere ammessi ad un nuovo piano di rateazione senza la necessità di pagare le rate scadute.
wordpress theme by initheme.com