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Equitalia. La richiesta di dilazione straordinaria per le imprese

19 Settembre 2016silvanaNews

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Premessa – La riammissione alla rateazione per i contribuenti decaduti da precedenti piani di rientro con l’Agente della riscossione Equitalia, non ha interessato solo le persone fisiche, ma anche gli imprenditori individuali e le imprese; ritornando a quelle che sono le disposizioni normative relative alla riammissione contenute nella Legge n°160/2016, si rileva che sono interessati dal beneficio i seguenti piani di rateazione:

  • piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973);
  • piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (. art. 19, comma 1 e 1-quinquies, del D.P.R. n. 602/1973);
  • piano di rateazione in proroga ordinario fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19, comma 1-bis), del D.P.R. n. 602/1973) o straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art. 19, commi 1-bis) e 1-quinquies), del D.P.R. n. 602/1973. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, le rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Condizioni di accesso alla rateazione straordinaria – Andiamo ad analizzare quelle che sono per gli imprenditori individuali e per le società le condizioni di accesso alla rateazione straordinaria che in base a quanto detto sono comprese tra quelle oggetto di riammissione. Si noti che parliamo di condizioni di accesso alla dilazione straordinaria e non di accesso alla riammissione di cui alla Legge 160/2016 per la quale è necessario presentare una semplice richiesta di riammissione (modello RR1) alla rateizzazione e stando alle disposizioni normative, salvo successive precisazioni, non è necessario allegare altra documentazione relativa allo stato di difficoltà economica.

Ai fini dell’ottenimento delle dilazioni straordinarie in proroga o ordinarie, la comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata.

L’istanza deve essere presentata all’agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante la concomitanza di due condizioni:

  1. accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
  2. solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Come va accertata l’impossibilità di far fronte al debito iscritto a ruolo con un piano di dilazione ordinario?

Tale situazione, ossia accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario, è comprovata qualora l’importo della rata di un eventuale piano ordinario, per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, considerando l’indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza; per le imprese in contabilità ordinaria e le società, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1.

L’impresa provvede ad allegare all’istanza (modello R5 per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria o R4 per le ditte individuali in contabilità semplificata) la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate dei piani straordinari è stabilito in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione sopra richiamato, secondo le tabelle A e B allegate al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

Esempio – Ditta individuale in regime di contabilità semplificata

Reddito mensile (ISR): 1.400 euro Rata mensile (così come da rateazione ordinaria): 400 euro

La rata del piano ordinario (400 €) è superiore al 20% del reddito mensile (280 €) – La condizione primaria di ammissione è rispettata.

Per cui determiniamo il rapporto rata/reddito mensile= 400/1400: 0,2857

In base alle tabelle sotto riportate (tabella b) il numero massimo di rate accessibili per l’imprenditore individuale è pari a 94.

La Tabella “A” è relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche e alle ditte con regimi fiscali semplificati.

La Tabella “B”, è riferita invece alle persone fisiche e alle ditte con regimi fiscali semplificati (come nell’esempio).

tab_Equitalia. La richiesta..
Autore: Redazione Fiscal Focus. 

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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