Secondo la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, lo Studio professionale (nella specie, di commercialisti) non può compensare i propri debiti fiscali con i crediti d’imposta degli associati perché, come si ricava dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97, la compensazione può avvenire soltanto per i crediti maturati dallo stesso contribuente e non da altri soggetti d’imposta. Una diversa interpretazione non può essere sostenuta sulla base della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 56 del 2009, che riguarda la possibilità di utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell’associazione professionale.
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