Per le società di capitali – Al fine di rendere più agevole l’applicazione delle nuove regole di bilancio fissate dal D. Lgs. 139/2015, il legislatore, con il Decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016, convertito in Legge 27 febbraio 2017, n° 19) ha prorogato di 15 giorni il termine di invio della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP per le società di capitali, con riferimento al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi SC/2017 e Modello IRAP/2017). Dunque, 15 giorni in più, rispetto ai 9 mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta. Tuttavia, tale proroga non riguarda tutte le società di capitali, ma solo quelle diverse dalle micro imprese, di cui all’art. 2435 – ter codice civile, e che redigono il bilancio in conformità alle norme dettate dallo stesso codice. La proroga del predetto termine fa slittare anche il termine entro cui stampare i registri o provvedere alla conservazione sostitutiva. La regole generale, infatti, prevede che la stampa o la conservazione sostitutiva (su supporti informatici) dei predetti registri debba avvenire entro tre mesi dal termine ordinario di invio del modello dichiarativo riferito allo stesso periodo d’imposta. Ne consegue che, la stampa dei registri riferiti all’anno d’imposta 2016, non dovrà avvenire entro i 30 dicembre 2017, bensì entro il 15 gennaio 2018. Si tenga presente che tale nuovo termine vale solo ed esclusivamente per i soggetti interessati dalla proroga dei 15 giorni per la presentazione del modello dichiarativo riferito all’anno d’imposta 2016. Per le altre società di capitali, il termine resta al 30 dicembre 2017.
Registri IVA e fatture elettroniche – Dal 2017, la dichiarazione annuale IVA è uscita dal Modello Unico, e andava presentata entro il 28 febbraio. Al riguardo si tenga presente che per quest’anno (ossia con riferimento alla Dichiarazione Iva annuale/2017), con il comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che si considerano, tempestive le dichiarazioni presentate entro il 3 marzo 2017 e ciò a causa di un problema tecnico che ha riguardato i servizi telematici dell’Agenzia stessa. Dal 2018, il termine di presentazione sarà il 30 aprile. Dunque, entro il 28/02/2017 (o entro il 3 marzo) va presentata la dichiarazione Iva annuale riferita al periodo d’imposta 2016, mentre la Dichiarazione IVA/2018 (periodo d’imposta 2017) andrà presentata entro il 30/04/2018. Tali nuovi termini hanno dei riflessi anche sui termini entro cui stampare (o archiviare elettronicamente) i registri IVA ed archiviare elettronicamente le fatture elettroniche.
I predetti adempimenti, infatti devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri e le fatture si riferiscono. Ne consegue, che per i registri IVA e le fatture elettroniche riferite al 2016, l’adempimento dovrebbe essere eseguito entro il 28/05/2017, c’è da capire a questo punto se tale proroga avrà i suoi effetti anche sui nuovi termini per la stampa dei suddetti registri.
Ad ogni modo, per i registri e le fatture elettroniche riferiti al 2017, invece, il tutto deve avvenire entro il 30 luglio 2018.
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