Rivalutazione – Come noto, gli articoli 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore d’acquisto alla predetta data. Il costo d’acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUIR.
Proroghe – Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta, inizialmente fissato al 30 settembre 2002, è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Legge di Bilancio 2017 – Da ultimo, l’art. 1, commi 554 e 555 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha fissato al 1° gennaio 2017 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto. La relativa perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2017.
Imposta sostitutiva – La procedura di rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva, nella misura dell’8% del valore risultante dalla perizia sia per le partecipazioni (qualificate o non qualificate) sia per i terreni.
Versamento – La rideterminazione dei valori e, la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore d’acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR.
Termine per il versamento – Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2017 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata in scadenza il 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019.
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