La Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2692/2015 ha affermato ancora una volta che la detrazione per risparmio energetico spetta anche alle società per gli immobili non strumentali: la norma, infatti, non richiede alcun ulteriore requisito se non l’esecuzione di opere volte al risparmio energetico.
Detrazione per risparmio energetico – Le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state introdotte dall’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e più volte prorogate con apposite disposizioni negli anni successivi. La disciplina di favore, in particolare, riconosce una detrazione dall’Irpef o dall’Ires per le spese documentate “relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
Soggetti titolari – Tra i soggetti che godono della detrazione figurano anche i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero in sostanza: ditte individuali; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società per azioni; etc.
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