REGIME DI CASSA : OPZIONE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
La Legge di Bilancio 2017, ha introdotto delle importanti novità con riguardo ai contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. In sostanza, la citata legge, ha completamente riscritto l’articolo 66 del TUIR, prevedendo per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, anziché secondo quello di competenza. Le novità – Il “nuovo”articolo 66, del D.P.R. n. 917/1986, relativo alla determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, stabilisce che, per la determinazione del reddito in deroga al criterio di competenza, assumano rilevanza i ricavi, gli interessi, i dividendi percepiti e le spese pagate, mentre vengono confermate le regole di determinazione e imputazione temporale di alcuni componenti positivi e negativi quali: le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, e gli ammortamenti. Tra i componenti positivi vanno, comunque, considerati secondo le vecchie regole, il valore normale dei beni merce assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o, al consumo personale o familiare dell’imprenditore e i redditi degli immobili diversi dai beni merce e dai beni strumentali. Per evitare salti o duplicazioni di imposta, dal 2017, quindi, in caso di passaggio dal regime di competenza al regime di cassa e viceversa, è previsto che, i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumano rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Una novità degna di nota, riguarda il fatto che, per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, il reddito è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente determinato in base al criterio di competenza. IRAP – Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, valgono le medesime regole previste per la determinazione del reddito ai fini IRPEF. Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata dovrà essere determinato in base al regime di cassa. Requisiti di accesso – La Legge di Bilancio 2017, ha modificato l’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, prevedendo che, per poter accedere a tale regime, devono essere rispettati i limiti dei ricavi di 400.000,00 euro per le attività di prestazioni di servizi, e di euro 700.000,00 per le imprese che hanno per oggetto altre attività. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento, invece, all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Inoltre, il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti sopra indicati. Il contribuente, ha comunque, la facoltà di adottare il regime ordinario con un’opzione che resta valida finché non è revocata e che vincola il contribuente, comunque per un anno. Il regime di contabilità semplificata, può essere adottato anche nel primo anno di attività se, il contribuente ritiene di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti predetti. I registri contabili – Un’ulteriore novità, sempre a seguito del summenzionato articolo 18, riguarda i registri contabili che le imprese minori saranno obbligate a tenere a decorrere dal 2017. In sostanza, vengono istituiti due nuovi sistemi contabili alternativi, ossia, il registro degli incassi e pagamenti e quello dell’utilizzo dei registri IVA. Nel registro degli incassi e pagamenti, dovranno essere annotati cronologicamente: il relativo importo; le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno annotati, anche i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa. Dovranno, ulteriormente, essere tenuti: i registri prescritti ai fini IVA, il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro se necessario. È possibile, inoltre, sostituire i citati registri, mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione, però, che vengano rispettati i requisiti necessari per la determinazione del reddito secondo il principio di cassa, ossia: • separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA; • annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi degli altri componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese; • importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, indicando le relative fatture cui le operazioni si riferiscono.
Esempio:
Autore: Paolo Sabatino. Redazione Fiscal-Focus. Direttore Antonio Gigliotti.