Anno 2015
Le disposizioni di attuazione dell’agevolazioni sono state stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.
In particolare, l’articolo 8, del provvedimento del ministero dell’Economia, trattava delle modalità attuative, stabilendo che per i soggetti Irpef, in regime di contabilità ordinaria, si assumeva quale entità agevolabile agli effetti dell’ACE, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.
Quanto alla composizione del patrimonio netto, va evidenziato che si doveva tenere conto dell’utile d’esercizio, mentre si consideravano in negativo eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci. Rientravano, altresì, nella composizione del patrimonio netto, le riserve esistenti alla chiusura dell’esercizio come, per esempio, la riserva da rivalutazione o la riserva derivante da rettifiche contabili da condono, distaccandosi, in questo, dalla determinazione della base ACE prevista per le società di capitali.
Per le società di persone, il menzionato articolo 8, richiamava le disposizioni per le società di capitali in trasparenza fiscale. In sostanza, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che superava il reddito complessivo netto dichiarato veniva attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota ACE ricevuta concorreva a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d’impresa.
L’importo ammesso in deduzione corrispondeva al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, mediante applicazione dell’aliquota del 4,5 per cento.
Anno 2016
L’articolo 1, comma 550, della legge n. 232/2016, modifica l’articolo 1, del D.L. n. 201/2011, riguardante le regole relative all’ACE.
Significativa è la modifica relativa al calcolo della base ACE per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che, a partire dal 2016, devono applicare le stesse regole perviste per le società di capitali.
Nei fatti, quindi, per il 2016, l’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato mediante applicazione dell’aliquota del 4,75 per cento, alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
Per determinare le variazioni in aumento del capitale, occorre tenere conto delle regole ACE per i soggetti IRES e, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 5 del decreto 14 marzo 2012, peraltro confermate dai chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 23 maggio 2014. Ne consegue che, rilevano come poste incrementative:
a) i conferimenti in denaro versati dai soci nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci; la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale;
b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
Come decrementi di capitale proprio, rilevano le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo effettuate.
Calcolo ACE 2016
L’articolo 1, comma 552, della legge n. 232/2016, stabilisce, poi, una deroga al criterio generale di determinazione della base ACE. La novella dispone che per i soggetti persone fisiche, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, rileva, come incremento di capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell’ACE), la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Il dato letterale della disposizione, porta a sostenere che, i soggetti interessati, non devono ricostruire tutte le variazioni in aumento e in diminuzione del capitale proprio a partire dal 1° gennaio 2011, ma devono effettuare la mera differenza tra il patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2015, compreso l’utile 2015, ed il patrimonio netto presente al 31 dicembre 2010. Questo rappresenta “il dato di partenza”, su cui, poi, determinare gli incrementi patrimoniali che interessano il periodo d’imposta 2016.
Pertanto la base ACE per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, dal 2016, è così rappresentata:
La somma degli incrementi di cui ai punti precedenti, rappresenta la base ACE 2016 su cui applicare l’aliquota del 4,75 per cento.
Valga il seguente esempio:
S.n.c con patrimonio netto al 31 dicembre 2010 pari a euro 1.000. Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto è pari a 1.800. Differenza di cui al n. 1 (1.800 – 1.000) euro 800.
Nel 2016, i soci della società hanno effettuato dei versamenti in data 30 giugno 2016 per un importo di euro 400 che ragguagliati ad anno (400 x 6/12) portano ad un importo rilevante ai fini ACE di euro 200. La base ACE, nel 2016, su cui applicare l’aliquota del 4,75% è pari 1.000 (800 + 200).
Infine, in dichiarazione dei redditi, come già anticipato, occorre compilare, per i REDDITI SP 2017, il quadro RS, rigo RS45, per i REDDITI PF 2017, il quadro RS, rigo RS37.
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