Per quanto concerne l’illecito di omessa dichiarazione, si assisterà a un inasprimento del regime sanzionatorio: la pena detentiva andrà da un minimo di 1 anno e 6 mesi fino a un massimo di 4 anni (la pena attualmente prevista va da 1 a 3 anni di reclusione). È anche previsto l’innalzamento della soglia di punibilità da euro 30mila a 50mila.
Infine, il reato di omessa dichiarazione potrà interessare il sostituto d’imposta (è punibile chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro).
Quanto ai reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute certificate, contemplati, rispettivamente, dagli artt. 10 ter e 10 bis del D.Lgs. 74, si prevede il sostanziale innalzamento della soglia di punibilità: da 50mila a 150mila euro. Inoltre, ai fini del reato di cui all’art. 10 bis, è sufficiente indicare le ritenute in dichiarazione senza che le stesse debbano essere certificate.
Tra le principali novità in materia penal-tributaria si segnala anche la previsione di un aumento della pena della metà, se il reato è commesso da correo nell’esercizio di attività di intermediazione fiscale; mentre sul versante delle attenuanti (se il debito tributario viene estinto prima del dibattimento di primo grado) lo sconto di pena torna a essere fino alla metà (dopo la riforma del 2011, la diminuzione della pena era passata da fino alla metà a fino a un terzo). Se poi c’è un accordo per il pagamento dilazionato del debito tributario, sarà concesso un termine non superiore a 3 mesi per il pagamento del debito residuo.
Si segnala, in chiusura, che il ravvedimento eseguito prima di un controllo potrà estinguere i reati di dichiarazione infedele, omessi versamenti e indebite compensazioni.
wordpress theme by initheme.com