La Legge n°208 del 2015(Legge di Stabilità 2016) al comma 910, ha riformulato le disposizioni normative definite dal comma 423 della Legge 266 del 2005 in materia di produzione e cessione di energia elettrica a calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400 KWh e da fonti fotovoltaiche sino a 260.000 KWh. Sino a tali limiti suddette attività costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. La stessa Legge di Stabilità 2016 ha portato a regime tale disposizioni e quindi non operano in via transitoria come avveniva per gli anni 2014-2015 viste le previsioni dell’art.22, comma 1 bis del D.L. 66/2014.
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