Il Provvedimento – Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017, sono state definite le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere al modello 730 precompilato nonché, tra l’altro, il contenuto minimo e le modalità di conservazione delle deleghe rilasciate dai contribuenti ai sostituti d’imposta e agli intermediari.
Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:
La gestione delle deleghe – Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale e lo ha dichiarato entro il 15 gennaio mediante comunicazione diretta ai dipendenti o ai pensionati), ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio allegato), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono acquisire apposita deleghe per l’accesso ai documenti relativi alla precompilata unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega fa riferimento all’accesso, alla compilazione e alla trasmissione della stessa dichiarazione.
Contenuto delle deleghe – La delega per l’accesso ai documenti deve contenere le seguenti informazioni:
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento (circolare Agenzia delle Entrate 11/E 2015).
Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
Indicazioni operative – Il sostituto d’imposta accede alla precompilata sola se dalla Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti appena sopra citati per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega.
Gestione delle deleghe – Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
Conservazione delle deleghe – I Caf e i professionisti sono tenuti a conservare le deleghe ricevute, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d’imposta, conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato annotano giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante. Per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata. La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
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