La vicenda – A ben vedere la decisione arriva con la bocciatura del gravame presentato da un commerciante campano, il quale si era appunto reso colpevole, come molti suo onesti colleghi, d’aver esposto tre cassette di frutta e verdura all’esterno dei locali adibiti alla vendita dei prodotti alimentari. Nel bocciare il ricorso, la Terza sezione penale della Cassazione ha ricordato una pronuncia del 2004 delle Sezioni Unite, evidenziando pertanto che “la natura di reato di danno attribuita alla contravvenzione” nella fattispecie “non richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura”. Al commerciante era stata disposta, nel marzo del 2009 dal Tribunale di Nola, la pena pecuniaria prevista dalla Legge n. 283/62. Il commerciante, come affermato, aveva poi fatto ricorso presso la Suprema Corte nell’aprile del 2013. La tesi difensiva si basava sul fatto che il Tribunale campano aveva affermato la penale responsabilità dell’esercente su una responsabilità “apparente”, dando valore alla “sola collocazione all’aperto degli alimenti, ritenuti esposti agli agenti atmosferici e senza considerare la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l’inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari”.
La questione e le multe – In sostanza sono previste multe per quei commercianti che, in barba alla recente pronuncia, continueranno ad esporre frutta e verdura all’esterno dei propri esercizi, contravvenendo quindi alla disposizione dettata dalle enorme igieniche. Sul punto gli ermellini spiegano infatti che “la natura di reato di danno non richiede la produzione di un danno alla salute poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura”. Tenendo conto di ciò, la pronuncia della Cassazione ha dato piena convalida alla pena pecuniaria stabilita altresì dalla Legge n. 283/62. Per concludere, quindi, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nola che “ha fatto seguire la corretta affermazione secondo la quale la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari”.
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