E’ stato utilizzato (ancora una volta) lo strumento della fiducia, posta al Senato, mentre nessuna sorpresa dovrebbe riservare il successivo passaggio alla Camera. Per quanto sopra la Manovra può ritenersi sostanzialmente definita.
Non sono poche le novità introdotte con emendamento rispetto al testo iniziale, questioni di rilievo e che via via che gli emendamenti venivano approvati sono state già oggetto di analisi. Andiamo, tuttavia, a richiamare i capisaldi della Manovra stessa, per lo meno per quanto riguarda gli aspetti contabili e fiscali, posto che in Manovra sono “spuntate” anche una serie di disposizioni che difficilmente si riesce ad inquadrare nell’argomento “bilancio dello Stato”, come quella che regola l’uscita da scuola per i minori di 14 anni, i vaccini per le Regioni a statuto speciale privi di anagrafe vaccinale e la cannabis per uso medico.
Tornando sul punto, alcuni degli argomenti di maggiore interesse in ambito tributario riguardano:
Quanto alla Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute (nuovo spesometro) vengono confermati gli indirizzi che si erano evidenziati in sede di emendamento, ovvero non sanzionabilità per gli errori commessi in sede di primo invio (primo semestre 2017), ma solo a condizione che i dati corretti siano ritrasmessi entro il 28 febbraio.
Stesso regime per gli errori eventualmente compiuti nella trasmissione facoltativa delle fatture emesse e ricevute, cui, peraltro, viene esteso il regime sanzionatorio dello spesometro.
Sempre in materia, viene confermata, come anticipato nei giorni scorsi, la scadenza semestrale (per approfondimenti vedasi SPESOMETRO: ANCORA UN ANNO DI INVIO SEMESTRALE).
Quello che è certo è che non dovremo più assistere al curioso rincorrersi di comunicati stampa che andavano di fatto a stabilire nuove scadenze, in assenza dei provvedimenti ufficiali. Infatti, i D.P.C.M. che ufficializzavano la proroga, spesso e volentieri sono stati pubblicati in Gazzetta addirittura “postumi”, ovvero post scadenza (in questo ambito la vicenda “nuovo spesometro” è stata emblematica). Ebbene, secondo le previsioni della Manovra, sarà nelle facoltà del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il differimento temporale di obblighi dichiarativi e comunicativi relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Questo differimento potrà essere previsto solo in presenza di eventi e circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nulla pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.
In buona sostanza, laddove se ne ravveda il caso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate potrà disporre il rinvio con un proprio provvedimento, senza doversi poi attendere l’ufficializzazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Proroghe che dovranno essere, sempre per previsione normativa, non superiori a 60 giorni, garantendo tuttavia un termine congruo per adempiere.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.
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