È quanto emerge dal decreto n. 6466/2016, emesso dal Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma.
Il G.R.I. capitolino ha respinto la richiesta di cancellazione della cancellazione di una Srl in liquidazione dal Registro delle imprese, disposta ai sensi dell’articolo 2490, comma 6, del codice civile.
In base alla suddetta disposizione: “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495.”
Il ricorso è stato motivato dai soci nel senso che la società, per quanto formalmente in liquidazione, ha continuato il pieno svolgimento delle sue attività. Inoltre non aveva ricevuto presso la sede legale la comunicazione preventiva di cancellazione della Camera di Commercio; il liquidatore, dunque, non aveva avuto mai notizia del procedimento di cancellazione d’ufficio; neppure i soci avevano mai avuto comunicazione dell’avvio del procedimento.
Ebbene, riepilogati alcuni concetti espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardo agli effetti dell’estinzione della società a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese (ci si riferisce alla sentenza n. 6070 del 2013), il Giudice del registro respinge l’ipotesi secondo cui sarebbe possibile procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l’effetto estintivo di essa ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ.
Ciò posto, la decisione in esame prosegue con le seguenti considerazioni e rilievi:
In conclusione, il ricorso è stato integralmente rigettato.
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