Affinchè si configuri il tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro, non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, né che in quel lasso temporale il lavoratore abbia trovato un’altra occupazione: è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro.
È quanto emerge dalla lettura di una sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione lo scorso 4 novembre.
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