L’agevolazione fiscale si sostanzia nella possibilità di portare in detrazione nella misura del 19%, nella dichiarazione dei redditi:
I limiti di cui sopra trovano applicazione in riferimento ai contribuenti con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano titolari di altri diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, nel rispetto dei limiti reddituali di cui sopra, la detraibilità è dimezzata, e di conseguenza i limiti saranno individuabili per la parte corrispondente alla metà di quanto sopra indicato, ossia 4.000 euro per i canoni di locazione e 10.000 per il costo di acquisto.
In un nostro precedente articolo ci siamo occupati dell’inserimento di tali voci di spese nel prossimo modello dichiarativo 730/2017; e ora pare opportuno richiamare quelli che sono gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a tal proposito. L’Agenzia con la circolare n° 27/E 2016, era ritornata sulla disciplina in questione fornendo precisi chiarimenti in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti ai fini della detrazione, nonché alle spese che possono essere computate nell’importo massimo sul quale calcolare l’agevolazione fiscale.
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate – Le precisazioni hanno riguardato:
Il momento di verifica dei requisiti – La detrazione dall’imposta lorda dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto è concessa ai contribuenti che possiedono “un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro”. Tale condizione non è richiesta per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l’agevolazione, come risulta dalla relazione tecnica, può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito. Anche il requisito anagrafico, cosi come quello reddituale, rileva solo al momento della stipula del contratto.
L’individuazione degli oneri accessori – La detrazione del 19%, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere isexies.1) e i.sexies.2), del TUIR, è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, attestato dall’ente concedente. Con riferimento agli oneri accessori, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo ipotecario:
Sono ammessi alla detrazione invece, i costi di stipula del contratto di leasing.
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