Con la Circolare n°41 pubblicata di recente sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati affrontati i diversi aspetti legati alla riammissione alla rateazione per i contribuenti decaduti da precedenti piani di rientro aventi ad oggetto somme dovute in seguito ad accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria; la circolare arriva seppur con un certo ritardo visto il termine entro il quale presentare l’istanza di riammissione, individuato nel 20 di ottobre, va a confermare quelle che sono state finora le limitate previsioni di applicazione che appunto non riammettono al beneficio i piani di dilazione decaduti aventi ad oggetto istituti deflattivi del contenzioso quali conciliazione ed accordi di mediazione; vengono invece espressamente riammessi come da indicazioni normative e di prassi i piani decaduti collegati all’accertamento con adesione, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire, nonché all’acquiescenza all’accertamento. La nuova finestra di riammissione a differenza di quella prevista dalla Legge di Stabilità 2016 per i contribuenti decaduti nel biennio precedente al 15 ottobre 2015 non prevede però alcuna esclusione in merito alle imposte che possono essere oggetto di riammissione.
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