L’ambito applicativo del beneficio in commento riguarda quei beni individuati nell’allegato A della stessa manovra di Bilancio. Si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (sono esclusi i professionisti) e il diritto matura a condizione che l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018.
E’ altresì cumulabile con altre agevolazioni quali: la Nuova Sabatini; il credito d’imposta per attività di R & S; patent box; incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE); incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative; fondo centrale di garanzia.
Con la stessa Legge di Bilancio 2017, è stato altresì previsto, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell’iperammortamento di cui sopra e che investono in beni immateriali strumentali nuovi (inclusi nell’allegato B della stessa Legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i processi tecnologici di cui all’allegato A), la possibilità di procedere a un ammortamento (fiscale) di questi beni applicando la maggiorazione del 40% (superammortamento). Anche in tal caso deve essere rispettato lo stesso requisito temporale visto per l’iperammortamento.
La perizia giurata – Per gli investimenti in iperammortamento la normativa prevede che l’impresa acquisisca una dichiarazione del legale rappresentante (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Se, tuttavia, trattasi di acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, sarà, invece, necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito posto in merito, ha chiarito che la predetta perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito il cui costo unitario sia superiore alla soglia di 500.000 e non, invece, nel complesso per tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio.
Ad ogni modo, la dichiarazione del rappresentante legale o la perizia, servono ad attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A o B della manovra ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (il bene deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa).
Al riguardo, è stato altresì precisato che affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iperammortamento è necessario e sufficiente che:
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