L’investimento in una o più start-up innovative può essere effettuato:
Il Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, ha esteso anche al 2016 le agevolazioni fiscali, in favore degli investitori nel capitale sociale d’imprese start-up innovative, previste per le annualità 2013, 2014 e 2015.
L’agevolazione fiscale a favore di contribuenti investitori si sostanzia in una detrazione d’imposta del 19 o del 25 per cento a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in start-up innovative oppure di investimenti in start-up a vocazione sociale o in ambito energetico. Per gli investitori “soggetti all’imposta sul reddito delle società” (“soggetti IRES”) l’agevolazione fiscale opera invece come deduzione dal reddito complessivo.
Per i contribuenti soggetti Irpef l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Tenuto conto che l’importo della detrazione in questione potrebbe non trovare capienza nell’imposta lorda eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti, è prevista la possibilità di riportare nei periodi d’imposta successivi la detrazione non utilizzata, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Esempio – Supponiamo un imprenditore individuale che effettua nel 2015 un investimento in start-up e presenta i seguenti dati ai fini dichiarativi:
imposta lorda anno 2015 euro 2.000;
detrazioni per altri oneri euro 1200;
detrazione start-up spettante euro 1500;
detrazione start-up fruibile nell’anno 2015 euro 800;
detrazione start-up fruibile nell’anno 2016 euro 700, riportabile, in caso di incapienza, nel 2017 e nel 2018.
In tale ipotesi, il risparmio d’imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile può essere fruito fino ad un massimo di quattro periodi d’imposta, a partire da quello di maturazione.
È necessario quindi in sede di compilazione della dichiarazione verificare il corretto inserimento nel modello Unico dell’eccedenza della detrazione eventualmente portata in avanti dal periodo d’imposta precedente.
Documentazione da conservare – Il contribuente, al fine di superare eventuali presunzioni di irregolarità da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad esempio dovute ai controlli formali di cui all’art 36 ter del D.P.R. 600/73 deve provvedere a conservare:
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