Premessa – Dal prossimo anno slittano dal 16 giugno al 30 giugno alcuni dei versamenti legate alle imposte (redditi, IRAP, ecc.) ed ai contributi previdenziali. Mentre resta ferma la scadenza del 30 novembre per la II° o unica rata di acconto. E’ questa una delle nuove misure contenute nella legge di conversione del Decreto Fiscale n. 193/2016 (del 22 ottobre 2016). Quali imposte – Il cambiamento riguarderà, dunque, la scadenza di versamento del saldo e I° acconto, e non il II° (o unico acconto) ed interesserà IRPEF e relative addizionali, l’IRES, l’IVA, L’RAP, le imposte sostitutive del regime forfettario e del regime di vantaggio, i contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti e gestione separata), IVIE ed IVAFE e la cedolare secca (anche se con riferimento a quest’ultima, almeno per ora, il differimento sembra riguardare solo il saldo e non anche il I° acconto). Dunque, ad esempio, nel prossimo anno, il saldo IRPEF 2016 ed il I° acconto 2017 andranno versati entro il 30 giugno 2016 (e non più entro il 16 giugno) mentre resta fermo che il II° (o unico) acconto andrà versato entro il 30/11. Ferma rimane anche la possibilità di versare saldo e I° acconto entro i 30 giorni successivi (quindi al 30 luglio) con maggiorazione dello 0,40%. Anche le società IRES che approvano il bilancio verseranno il saldo e I° acconto entro il 30 del 6° mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta (se i bilancio è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) oppure entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di approvazione del bilancio (se questa avviene entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Stessa cosa, dicasi, per le società in operazione straordinaria (fusione, scissione, liquidazione e trasformazione), per le quali, il versamento slitta all’ultimo giorno del mese successivo quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Per l’IMU e la TASI – Sono, invece, lasciate invariate le scadenze riferite ad IMU e TASI, le quali continueranno ad essere versate in acconto e saldo secondo le seguenti scadenze: • 16 giugno per l’acconto; • 16 dicembre per il saldo. Dovrebbe essere compreso, invece, nella nuova scadenza anche il diritto camerale che, come si sa è da versarsi entro Il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Autore: Pasquale Pirone.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Dott. Antonio Gigliotti.