Premessa – Il bonus del 65 % collegato ad interventi di efficientamento energetico spetta in generale anche ai titolari di reddito d’impresa; coma da precisazioni della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 340/2008 per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Per le imprese, in particolare, si ritiene che, condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua un’effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.
Per le società di gestione immobiliare sono esclusi dagli immobili strumentali quegli immobili che pur presentando caratteristiche riconducibili alla strumentalità rispetto all’attività svolta dal soggetto d’imposta, costituiscono nel contempo l’oggetto della suddetta attività imprenditoriale, quali ad esempio gli immobili locati a terzi.
Quindi gli immobili di proprietà delle immobiliari di gestione (come nel quesito esposto) rientranti nella categoria catastale A (diversa da a/10), concessi in locazione a terzi non sono annoverati gli immobili strumentali.
Da qui quindi viene individuato il preciso orientamento di prassi che non ammette all’agevolazione collegata a interventi di efficientamento energetico le spese sostenute dalle immobiliari di gestione sugli immobili destinati a locazione che appunto rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali.
L’orientamento giurisprudenziale – Alle disposizioni di prassi però non pare essersi allineata la giurisprudenza che con riferimento a due specifiche sentenze, quella della CTR Lombardia n. 2549/12/2015 del 10/6/2015 e quella della CTP di Varese con la sentenza n. 94/1/13 del 21/6/2013, si sono espresse in maniera favorevole al riconoscimento della detrazione IRES del 55% (ora 65%) sugli interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili locati a terzi da parte delle società immobiliari.
Nella prima sentenza citata si ribadiva che ai sensi dell’art. 1, comma 349, della citata L. n. 296 del 2006, si rileva che le condizioni essenziali per usufruire delle predette detrazioni, risultano essere:
In questo modo non si dava alcuna rilevanza al fatto che si trattava di immobili destinati a locazione da parte di una società immobiliare per beni non considerati strumentali la cui esclusione non è prevista da alcuna norma.
La seconda sentenza definita in maniera favorevole al contribuente è quella della CTP di Varese con la sentenza n. 94/1/13 del 21/6/2013 per la quale “La finalità sociale dell’agevolazione è quella di incentivare il risparmio energetico, posto che il territorio italiano dipende da altri per la fonte energetica primaria (petrolio) con conseguenze negative sui costi domestici e industriali rispetto anche agli altri mercati dell’U.E”.
“L’agevolazione in questione ha, quindi, un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (cioè abitazioni, uffici, negozi ecc.), sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito di impresa”.
Vengono richiamati alcuni adempimenti formali e sostanziali definiti nel decreto sopra citato volti a certificare l’idoneità dell’intervento all’ottenimento di un risparmio energetico; nel dispositivo della sentenza si legge che tale diritto generalizzato all’agevolazione, trova conferma anche nel testo della norma e del decreto attuativo, art. 2 D.M. 19 febbraio 2007che non prevede eccezioni.
In pratica la sentenza da ultima citata si ricollega all’assenza di qualsiasi disposizione normativa di riferimento che preclude l’accesso alle imprese o società per gli immobili non considerati strumentali fermo restando comunque la finalità sociale del conseguimento del risparmio energetico.
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