L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:
• l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, in luogo delle aliquote del 10% e del 22%;
• l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del 2% (a partire dal 1° gennaio 2014), in luogo della più onerosa aliquota del 9%.
Per l’ottenimento dall’agevolazione in questione, sono richiesti determinati requisiti:
• requisiti soggettivi, dettati, sia per gli atti soggetti a IVA che per gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro, dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
• requisiti oggettivi: non deve trattarsi di immobili di lusso.
Sia ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro, l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” richiede quale condizione necessaria (ma non sufficiente) che non si tratti di immobili di lusso.
Fino al 31.12.2013 l’individuazione degli immobili di lusso, sia ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro, avveniva secondo i criteri dettati dal D.M. 02.08.1969.
A seguito della riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari, dal 1° gennaio 2014 l’individuazione degli immobili di lusso ai fini dell’imposta di registro è stata legata al dato catastale, prevedendo che si considerano immobili di lusso le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche.
Nessuna modifica era stata prevista, invece, per l’individuazione degli immobili di lusso ai fini IVA.
In un precedente intervento sul tema (Agevolazioni prima casa: criteri diversi per IVA e imposta di registro del 04.03.2014) avevamo evidenziato le perplessità che la questione aveva sollevato, ritenendosi necessario che il criterio dovesse essere uniforme ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro.
Nello schema di D.Lgs. approvato nel corso del C.D.M. tenutosi il 20.06.2014 è stata inserita una norma che allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969.
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