Si ricorda che il nuovo regime contabile in commento è quello previsto (da quest’anno) con La Legge di Bilancio 2017, che ha novellato l’art. 66 del TUIR, il quale prevede che il reddito delle imprese “semplificate” è determinato secondo un criterio di cassa e di competenza (ossia un criterio, possiamo dire misto).
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, per chi adotta tale regime, il criterio di competenza, comunque, continua a trovare applicazione ad esempio, con riferimento al costo del personale, oppure, con riguardo alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria (se il contratto di leasing prevede un maxicanone iniziale occorre continuare ad utilizzare la tecnica dei risconti, per l’imputazione temporale della spesa).
L’obbligo di indicarlo in dichiarazione – Il novellato art. 66 TUIR, non va tuttavia ad intaccare la disciplina della deducibilità delle spese relative all’acquisto di beni mobili ed immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa, ossia quei beni che sono utilizzati dall’imprenditore (o professionista) anche per scopi personali e familiari (si pensi ad esempio all’immobile in cui oltre all’esercizio dell’attività d’impresa, sia utilizzato dal soggetto imprenditore anche come propria abitazione).
Dunque, le spese relative ai beni mobili “ad uso promiscuo”, continuano ad essere ammortizzabili nella misura del 50%, così come per gli immobili ad “uso promiscuo”, continua ad essere deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale, purché il contribuente non disponga (nello stesso Comune) di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. D’altronde, il fatto che il legislatore con il nuovo regime semplificato “per cassa” non abbia intaccato le predette regole di deducibilità, pare dover rispecchiare anche la stessa regola “fiscale” prevista per i “professionisti” (art. 54 comma 3 TUIR) i quali “per natura” già applicano il principio di “cassa”.
Il contribuente, dunque, che opera nel nuovo regime in commento, sarà, comunque, obbligato a dichiarare l’intera rendita dell’immobile “promiscuo” al quadro B del proprio Modello di dichiarazione reddituale, ma contestualmente porterà in deduzione il 50% della predetta rendita, e ciò al fine di commisurare l’imposizione fiscale alla sola parte del fabbricato (50%) “effettivamente” destinato all’esercizio dell’attività d’impresa.
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