Il caso. Un soggetto, legale rappresentante di una società, veniva condannato il primo e in secondo grado per aver utilizzato, nelle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2006 e 2007 afferenti la medesima società, fatture per operazioni inesistenti, in violazione dell’art. 2 del D.Lgs n. 74/2000.
Il ricorrente, condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione, proponeva tre diversi motivi di impugnazione alla Corte di legittimità, due dei quali venivano rigettati, mentre il terzo veniva accolto dagli Ermellini.
Il valore probatorio del P.V.C. Con il primo motivo di censura il ricorrente contesta l’asserita efficacia probatoria del processo verbale di constatazione, lamentando una violazione di legge nell’utilizzo fatto dalla magistratura in sede penale di tale atto, redatto dalla Guardia di Finanza, per la formulazione dei rilievi mossi nei confronti della società rappresentata dal ricorrente, a conclusione della verifica fiscale sviluppata.
Sul punto, i Giudici della terza sezione richiamano la costante giurisprudenza di legittimità sul tema e, in particolare, la Sentenza n. 36299 del 18/05/2011, ove la medesima Corte ha attribuito al p.v.c. natura di “atto irripetibile” e, come tale, avente pieno accesso al fascicolo del dibattimento.
Bene ha fatto, quindi, i Giudici di merito ad attribuire rilevanza alla ricostruzione di fatti offerta dai militari investigatori in seno all’atto tributario. Di conseguenza il motivo veniva rigettato, unitamente al secondo.
L’ammissione dei testi a discarico. Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava, invece, la mancata assunzione di una prova decisiva a sua discolpa; ossia l’escussione di testi indicati a proprio discarico già nella fase del primo grado, soggetti che avrebbero potuto dar prova della sua “non consapevolezza” della falsità delle operazioni rappresentate nelle fatturazioni oggetto del reato ipotizzato.
Il tema investe in maniera diretta l’aspetto soggettivo del reato di frode fiscale e, più in dettaglio:
Il profilo psicologico del reato. Sul primo punto, la Corte di legittimità afferma chiaramente come il giudice non si possa “fermare” all’aspetto formale della questione, ossia all’investitura formale del ruolo di rappresentante legale della società, ruolo che “obbliga”, ex lege, il soggetto a sottoscrivere la dichiarazione fiscale della stessa.
In sostanza, da tale azione (presentazione della dichiarazione fiscale), secondo i Giudici, non può automaticamente desumersi una sorta di responsabilità oggettiva per il reato accertato, anche in considerazione delle dimensioni non certo minimali della società dal medesimo rappresentata, ma deve essere accertata in concreto la sua consapevolezza per i fatti illeciti emersi dall’indagine.
Sotto il profilo della verifica dell’elemento psicologico necessario per l’imputazione della fattispecie de qua, non viene nemmeno accettata dagli Ermellini, la tesi dei Giudici di merito secondo la quale “il prevenuto, qualunque fosse l’organizzazione aziendale, aveva tutto l’interesse a perpetrare l’evasione fiscale di cui, beneficiandone, non poteva non essere a conoscenza…”.
La consapevolezza della condotta fraudolenta. In sostanza, l’imputato aveva tutto il diritto a dimostrare la propria “non consapevolezza” della frode, attraverso l’escussione dei testi chiamati in propria difesa, le cui dichiarazioni avrebbero potuto comportare un rovesciamento del giudizio di colpevolezza del ricorrente stesso, potendo riferire i fatti (fraudolenti) ad un terzo soggetto, in sede separata rispetto alla società verificata (per quanto si desume dalle motivazioni della sentenza in commento).
L’arresto giurisprudenziale (meramente basato sull’applicazione di “principi naturali” del diritto penale) riveste notevole importanza nel quadro dei reati tributari, in quanto si pone in contrasto rispetto ad una corrente (cfr ex multis, Cass. n. 9448/2016 e n. 32348/2016) che tende ad attribuire la responsabilità per i delitti dichiarativi, per presunzione, in capo al firmatario della dichiarazione fiscale.
Ovviamente, l’arresto in commento va contestualizzato e non può essere assunto come principio cardine; certo è, che viene offerto un utile argomento difensivo ai rappresentanti legali di strutture aziendali di rilevanti dimensioni; la difesa risulterà maggiormente efficace, in ogni caso, qualora la società risulti dotata di un valido modello di misurazione del “rischio fiscale”, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs n. 231/2001.
L’intervenuta prescrizione del reato. Gli Ermellini non mancano di osservare come, alla data dell’udienza (30 marzo 2016) il reato commesso in riferimento all’anno d’imposta 2006 si fosse già prescritto; in particolare, per effetto di interruzioni e sospensioni, si era verificata l’estinzione del delitto il giorno 21/06/2015, essendo decorsi a tale data 7 anni e mezzo + 2 mesi e 21 giorni dalla consumazione avvenuta il 30/09/2007.
Di conseguenza, la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio per il reato relativo all’anno d’imposta 2006, dovendosi ex art. 129, co. 1 c.p.p., immediatamente rilevare/dichiarare la causa estintiva.
Per quanto concerne la fattispecie relativa all’anno 2007, la sentenza veniva rinviata alla Corte d’Appello per un riesame, alla luce dei formulati principi.
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