Normativa – “Per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”; abbiamo appena richiamato i principi di tassazione fiscale dei fringe benefit dei mezzi di trasporto aziendali ad uso promiscuo assegnati al lavoratore dipendente o all’amministratore dipendente/collaboratore.
Ai fini Irpef la tassazione dunque si sostanzia in una base imponibile pari al 30% dell’importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente e ragguagliato al periodo effettivo di assegnazione del bene. Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (Circolare Ministeriale 326/1997).
Se il dipendente è soggetto a riaddebito parziale tramite versamento o trattenute sulla busta paga, nello stesso periodo d’imposta tali somme devono essere sottratte dal valore come sopra determinato. Al riguardo si precisa che, le predette somme devono essere computate al lordo dell’Iva mediante l’emissione di una apposita fattura. In caso di riaddebito totale la tassazione si azzera.
Le diverse ipotesi di utilizzo dell’auto – In capo all’azienda è possibile distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo dell’autovettura da parte del dipendente, e cioè uso:
In caso di utilizzo promiscuo, da parte del dipendente, si determina in capo allo stesso, un fringe benefit che viene tassato secondo le regole sopra richiamate e in capo all’impresa è riconosciuta la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all’autovettura. La deduzione del 70% dei costi è subordinata ad un utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. Se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni.
Uso esclusivamente personale – In caso di uso esclusivamente personale, si determina: in capo al dipendente, un fringe benefit valutabile secondo le regole del “valore normale” (art. 9 comma 3 T.U.I.R.).
Per valore normale, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Invece in capo all’impresa, la deduzione del costo è limitata al valore del fringe benefit attribuito al dipendente.
Uso esclusivamente aziendale – Qualora l’auto è impiegata per uso esclusivamente aziendale in capo al dipendente, non si configura alcun Fringe benefit; in capo all’impresa, la deducibilità dei costi secondo le regole generali previste dall’art. 164 del Tuir e cioè deducibilità integrale per i beni esclusivamente strumentali, limitata al 20% negli altri casi.
Casi particolari – Casi particolari di deducibilità sono rappresentati dall’utilizzo promiscuo del bene da parte degli amministratori collaboratori e gli amministratori professionisti; nel primo caso il fringe benefit è interamente deducibile per l’impresa come dà indicazioni dell’art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute; per la parte che eccede l’importo del fringe benefit invece troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 164, comma 1 lettera b) del T.U.I.R, ossia, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore (…) sono deducibili nella misura del 20 per cento; in caso di amministratori professionisti (ad esempio un Commercialista), è sempre disposta l’intera deducibilità dei costi, ma il fringe benefit viene individuato in base al valore normale del bene (art. 9 del TUIR), per la parte che eccede lo stesso compenso in natura troverà anche in questo caso l’applicazione dell’art. 164 come avviene per gli amministratori collaboratori.
Esempio – Supponiamo un importo annuo del fringe benefit pari a € 1.500 €;
La società che ha concesso l’auto in uso al dipendente ha sostenuto costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta pari a € 8.000; il fringe benefit in capo ai dipendenti è pari a € 1.400.
L’ammontare di costi deducibili è così determinato: € 8.000 x 70% = € 5.600
La percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del fringe benefit determinato in capo al dipendente.
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