Attualmente, il legislatore fiscale riconosce, infatti, una detrazione (nella misura del 65%) in merito alla spesa sostenuta per interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Tale misura agevolativa è applicabile su limiti massimi di spesa che possono variare a seconda della tipologia di interventi. Tuttavia, come si legge anche dalla relativa guida resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate (ed aggiornata al 2016), la misura del beneficio sarebbe dovuta scendere, dal prossimo anno (ossia per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017), al 36% da applicarsi sul limite massimo di 48.000 euro.
Il condizionale usato al precedente periodo è dovuto al fatto che quanto appena detto non si verificherà più, poiché nel disegno di legge della finanziaria del prossimo anno, è prevista una misura ad hoc che proroga per altri 5 anni (ossia fino al 31/12/2021) la misura agevolativa del 65%. Pertanto anche per le spese di riqualificazione sostenute nel periodo 1/1/2017 – 31/12/2021, si potrà godere della relativa detrazione nella misura del 65% del loro ammontare. Le modalità di fruizione saranno sempre le stesse (10 rate annue di pari importo), così come gli stessi sembrano dover restare gli adempimenti necessari per goderne (bonifico parlante per il pagamento della spesa, comunicazione Enea, ecc.).
Le novità per condomini ed alberghi– La detrazione del 65% continuerà a trovare applicazione non solo per interventi di risparmio energetico eseguiti sulle singole unità immobiliari, ma anche quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali. Ma anche per questi ultimi sono in vista delle novità dal nuovo anno. Infatti, la misura della detrazione potrà essere elevata fino al 75% della spesa sostenuta, qualora, l’intervento eseguito sull’edificio condominiale vada a migliorare l’efficienza energetica dello stabile sia per il periodo invernale sia per quello estivo. Qualora, invece, l’intervento di riqualificazione vada ad incidere più del 25% della superficie dell’intero stabile condominiale, la misura della detrazione applicabile sarà pari al 70% della spesa sostenuta. Anche in tal caso dovrebbero restare ferme le modalità di fruizione e gli adempimenti da eseguire, con l’Amministratore di condominio che continuerebbe ad essere il responsabile dei predetti adempimenti e fermo restando l’obbligo in capo a questi di rilasciare la certificazione ai singoli condomini da cui si evinca la quota spesa da questi detraibile in base alle quote millesimali di ciascuno. Pertanto, per gli amministratori condominiali ci si avvia, al riguardo, verso una fase di aggiornamento, anche in considerazione di nuovi e diversi adempimenti necessari che potrebbero essere fissati dalla stessa Legge di Stabilità che sarà definitivamente approvata da qui a fine anno.
Entrano a far parte dei beneficiari dell’ecobonus anche gli alberghi, ed è prevista la possibilità di cedere la detrazione incapiente nell’imposta lorda del dichiarante. Infatti, in merito a quest’ultimo punto fino ad oggi, la parte della detrazione legata all’intervento di riqualificazione energetica che non trova capienza nell’imposta del beneficiario è persa, nel senso che non è riconosciuta né come credito d’imposta né tantomeno è prevista per questi la possibilità di cederla ad altro soggetto (ad esempio coniuge, figli ecc.). Il DDL di Stabilità 2017, sembra, invece, aprire a tale possibilità. C’è tuttavia da capire a chi l’incapienza possa essere ceduta e se ci saranno dei limiti e delle condizioni da rispettare.
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