Ricordiamo infatti che a partire dagli adempimenti relativi all’anno di imposta 2016 la Dichiarazione Iva ritorna ad essere definitivamente autonoma, non essendo più quindi ricompresa nel Modello Unico.
A decorrere dalla dichiarazione Iva per l’anno di imposta 2017, da presentarsi quindi nel 2018, il nuovo termine per la trasmissione telematica della Dichiarazione Iva in forma autonoma sarà fissata al 30 aprile.
Il termine ordinario per l’invio telematico della Dichiarazione Iva 2017 – anno d’imposta 2016 è quindi scaduto il 28.02.2017.
Con Comunicato stampa del 01.03.2017, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che essendosi rivelati problemi tecnici e rallentamenti in sede di trasmissione, si considereranno tempestivamente inviate anche le dichiarazioni inviate entro il 03 marzo 2017.
Cosa succede se il contribuente non ha provveduto all’invio nei termini (28.02.2017 ora 03.03.2017) alla sua trasmissione?
Si possono configurare le seguenti fattispecie:
Inoltre, se l’invio oltre il termine di 90 giorni è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno di imposta successivo la dichiarazione è da considerarsi sempre omessa, ma la sanzione applicabile in caso di liquidazione a debito va dal 60% al 120% con un minimo di € 200,00; in caso di assenza di debito di imposta la sanzione amministrativa applicabile andrà da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00.
Trasmissione tardiva da parte dei soggetti incaricati – Può anche verificarsi la situazione in cui il contribuente abbia tempestivamente conferito incarico ad un intermediario per la trasmissione nei termini della dichiarazione Iva, ma quest’ultimo vi abbia provveduto in ritardo.
In questa fattispecie la sanzione è a carico dell’intermediario stesso e va da un minimo di € 516,47 ad un massimo di € 5.164,57.
Ricordiamo infine che pur essendo stato modificato il termine di trasmissione della dichiarazione Iva, fissato per l’anno di imposta 2016 al 28.02.2017 e per gli anni di imposta successivi al 30.04, il termine per il versamento dell’acconto Iva è rimasto invariato e stabilito al 27.12.
Tale termine è determinante anche ai fini dell’eventuale individuazione del reato penale di omesso versamento dell’Iva configurabile nel caso; non solo in cui il mancato versamento superi la soglia di punibilità, ora fissata in € 250.000,00 per ciascuna annualità, ma soprattutto qualora il debito non sia versato entro il 27.12 dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Per completezza di informazioni precisiamo inoltre che il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al fine di sanare gli eventuali minori, ritardati o omessi versamenti Iva; tale procedura prevede l’applicazione di sanzioni modulate in relazione al ritardo con cui il versamento avviene rispetto alla scadenza originaria e purché nel frattempo al contribuente stesso non sia stata notificata attività di accertamento da parte dell’Ufficio.
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