Premessa – Il 30 giugno prossimo scade il termine di presentazione della Dichiarazione IMU (valida anche ai fini TASI) riferita agli immobili posseduti nel periodo d’imposta 2016. Essa non va presentata qualora, già sia stata presentata in anni precedenti e nel 2016 nessuna variazione è intervenuta rispetto a quanto già dichiarato in precedenza. Ad ogni modo è possibile affermare che la presentazione (al comune di ubicazione degli immobili) debba avvenire solo nelle ipotesi in cui gli immobili oggetto dell’imposta godono di riduzione d’imposta oppure il Comune non è in possesso delle informazioni utili per la verifica del corretto adempimento tributario.
I residenti all’esteroe l’immobile posseduto in Italia – Con riferimento ai cittadini italiani residenti all’estero (non pensionati iscritti all’AIRE), la disciplina generale prevede che i comuni possano deliberare di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’immobile posseduto in Italia dai predetti soggetti.
In tal caso, come si evince dalle stesse istruzioni ministeriali al modello dichiarativo in questione, la dichiarazione deve essere presentata solo in tale ipotesi.
È il caso, ad esempio, di una cittadina italiana che è residente in Germania e che possiede un immobile in Italia ubicato nel comune di Melfi. Si supponga che lo stesso comune abbia deliberato per l’anno 2016 l’assimilazione ad abitazione principale dell’unico immobile posseduto in Italia dai cittadini Italiani residenti all’estero. In tal caso la contribuente è obbligata alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30/06/2017.
Si ricorda che, ai fini IMU e TASI, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che si considerano pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle appartenenti a cat. C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale differente. L’IMU e la TASI non sono dovute sulle abitazioni principali appartenenti a categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (sempre nel citato limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria C/2, C/6 e C/7).
Pensionato estero iscritto all’AIRE – Cosa diversa è, invece, per il pensionato estero iscritto all’AIRE. In tal caso, infatti, è lo stesso Legislatore “ex lege” (senza demandare all’autonomia comunale) a stabilire, sia ai fini IMU sia TASI, che “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Pertanto, se rispettati tutti i requisiti, l’immobile in questione è assimilato ad abitazione principale con la conseguenza che è esonerato dall’IMU/TASI se di categoria non di lusso, mentre è soggetto a IMU/TASI (come abitazione principale) se appartenente a categoria di lusso.
Dunque, per considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia dal pensionato cittadino italiano residente all’estero occorre il verificarsi di tutte le seguenti condizioni: avere la cittadinanza italiana (anche se doppia cittadinanza); iscrizione all’Aire; l’immobile non deve essere locato o dato in comodato d’uso; essere pensionati nei rispettivi paesi di residenza (la pensione non deve essere erogata dall’ente pensionistico italiano, ma dal paese estero in cui si risiede).
Ad ogni modo, anche per tali soggetti è da ritenersi che sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU poiché il comune potrebbe non avere tutte le informazioni necessarie circa i requisiti di cui sopra e indispensabili al comune stesso per la verifica del corretto adempimento tributario. Quanto detto trova sostegno anche nella Circolare n. 10/Df/2015, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, aventi diritto all’applicazione dell’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto in Italia, e siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano; il Ministero delle Finanze ha precisato che “il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati”. A tal fine, la scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 (Dichiarazione IMU) in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. Il contribuente ha la facoltà di individuare anche le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato (nei limiti di 3 pertinenze ciascuna di categoria catastale differente).
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