Le disposizioni normative – Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata:
l’Amministrazione Finanziaria può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
Analizzando le indicazioni ministeriali riportate nelle istruzioni relative 730/2016, relativo al primo anno di applicazione dei suddetti controlli, si legge che i controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Le istruzioni al modello 730/2017 si limitano a prevedere che l’amministrazione può effettuare i controlli «nei casi previsti dalla legge».
Ebbene però a smentire quanto riportato nelle istruzioni relative al 2016 è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la circolare 12/E 2016 che ha allargato il perimetro operativo dei controlli preventivi stabilendo che gli stessi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.
Su quest’ultimo punto secondo un’univoca interpretazione dei diversi addetti ai lavori i controlli in commetto troverebbero applicazione solo qualora il 730 venga presentato con le modalità tradizionali, senza delega. Di conseguenza non sarebbero operativi laddove l’invio avverrebbe secondo le indicazioni contenute nel comma 4 dell’art.1 del D.Lgs 175/2014, lo stesso dispone che; “la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale”. La mancata applicazione dei controlli preventivi sarebbe anche giustificata dalla circostanza che il professionista fiscale è tenuto all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate per conto dei propri clienti.
Gli elementi di incoerenza – Gli elementi di incoerenza, al momento, e in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che doveva essere emanato già lo scorso anno, considerando un profilo prettamente generale sono collegati all’entità e alla tipologia di integrazione effettuata rispetto al modello precompilato. Come dire, individuato in maniera generale il concetto di incoerenza dichiarativa, sarebbe opportuno, visto che siamo ormai prossimi al debutto della precompilata 2017, intervenire in maniera esaustiva delimitando l’ambito applicativo dei controlli preventivi per evitare che la scelta del canale di invio della dichiarazione possa profondamente incidere sull’operatività degli stessi controlli, osservando che pur privilegiando l’invio tramite intermediario conferendo l’apposita delega i contribuenti che effettuano una scelta di “convenienza” nonostante l’applicazione del visto di conformità da parte dei professionisti sarebbero comunque chiamati a rispondere di un eventuale comportamento colposo o doloso.
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