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Con l’esternalizzazione dei servizi il professionista paga l’IRAP

26 April 2017silvanaNews @en

irap

La circostanza che il professionista non si sia avvalso di lavoratori dipendenti, bensì di collaborazioni autonome esterne non esclude, di per sé, la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile all’IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni.

È quanto afferma la sentenza n. 9477/17 della Corte di Cassazione, relativa al caso di un ingegnere che ha ricevuto una cartella di pagamento per IRAP, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

La Sezione Tributaria della Corte ha annullato, con rinvio, la decisione del giudice di secondo grado (nella specie la CTR della Toscana), che aveva accolto l’impugnazione del contribuente ritenendo rilevante la mancanza dell’impiego di lavoro dipendente.

Secondo la CTR, infatti, ai fini impositivi rileva solo l’impiego di lavoro dipendente.

Ebbene, i giudici di legittimità hanno smentito quest’affermazione della Commissione d’appello.

Nel rinviare la causa per nuovo esame, la Suprema Corte ricorda alcuni principi:

  • in tema d’IRAP, in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, presupposto dell’imposta è la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa “esterna”, che ricorre qualora il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l’assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti (Cass. n. 22468/2015);
  • quanto al fattore-indice (rilevante nel caso di specie) costituito dal lavoro altrui, si deve ritenere che “anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura” (Cass. n.101/2010, n. 2099/2015 e n. 8962/2013).

Gli Ermellini, quindi, concludono affermando che l'”auto-organizzazione” del professionista è un elemento essenziale per la sottoposizione alla imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. Di conseguenza, “la circostanza che il contribuente non si sia avvalso di lavoratori dipendenti, ma di collaborazioni autonome esterne di per sé non esclude la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni.”
Il giudice del merito non si è attenuto a questi principi e perciò dovrà pronunciarsi nuovamente sul caso.

Autore: PAOLA MAURO. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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