È quanto afferma la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 3080/02/14 (depositata in segreteria il 23 settembre).
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEG-IRAP e IVA 2007 emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione (mod. Unico 2008).
Ebbene, in parziale accoglimento del ricorso, l’adita CTP di Lecce ha dichiarato dovute le sanzioni nella misura ridotta del 10 per cento.
Secondo il collegio salentino, nell’ambito dei controlli automatizzati effettuati sulla base dei dati indicati dallo stesso contribuente, la notifica della comunicazione di irregolarità è finalizzata alla regolarizzazione degli aspetti formali (come espressamente prevedono gli artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54 D.P.R. n. 633/72).
La mancata notifica della detta comunicazione non invalida la cartella di pagamento, ma consente al contribuente di beneficiare delle sanzioni ridotte.
Nel caso esaminato, la resistente Agenzia delle Entrate ha affermato di aver proceduto all’invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, ma non ha fornito la prova dell’effettiva ricezione della stessa. Tanto è bastato alla CTP di Lecce per ritenere esistente il diritto del ricorrente a pagare le sanzioni dovute nella misura del 10 per cento.
Quanto alla motivazione della cartella in questione, la CTP osserva – disattendendo la relativa doglianza del contribuente – che questa tipologia di atto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente l’indicazione delle somme iscritte a ruolo e la fonte da cui esse scaturiscono. Dati, nelle specie, indicati e che hanno consentito all’interessato di comprendere il motivo dell’iscrizione a ruolo.
Insomma, nulla da fare per il contribuente, che si dovrà accontentare della modifica, in suo favore, del regime sanzionatorio applicabile.
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