Premessa – Il c.d. bonus 80 euro può essere compensato nel modello F24 con qualsiasi debito o credito nei riguardi anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, ecc.). Quindi, è possibile compensare qualunque tributo, contributo, ecc. che si inserisce nel modello di versamento, fatte salve alcune specifiche esclusioni previste da disposizioni emanate nel tempo. Inoltre, il bonus Irpef non sconta i limiti ordinari: né l’importo massimo annuale di 700.000 euro né il divieto di utilizzo dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Sono questi i chiarimenti principali forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/2014, illustrando le novità più salienti dopo la conversione in legge del D.L. n. 66/2014.
Recupero del bonus Irpef – Particolare attenzione è stata dedicata al recupero del credito d’imposta. Prima della conversione in legge, infatti, era previsto che per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzasserofino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Successivamente, è stato specificato che il recupero avvenisse mediantel’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. compensazione esterna). A tal fine, si rammenta che è stato istituito un apposito codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Compensazione senza limiti – La Circolare dell’AE, inoltre, dopo aver ribadito che la compensazione per il recupero delle somme erogate a titolo di “bonus Irpef” non è soggetta al limite annuale di 700mila euro chiarisce che non trova applicazione nemmeno la norma che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del D.L. 78/2010).
Casi particolari – Nell’operazione di recupero ed erogazione del bonus Irpef, può accadere che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese:
– eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo;
– recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio perché le circostanze evidenziate richiedono il ricalcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo.
In detta ipotesi, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese. Se da tale raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza. Mentre se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto.
Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici – Importanti novità sono state previste anche in merito al recupero delle somme erogate da parte delle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. Tali soggetti, possono, quindi, recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento.
wordpress theme by initheme.com