Le disposizioni di riferimento sono:
Si tratta di norme “gemelle”, le quali si distinguono unicamente per i parametri dimensionali previsti.
Più precisamente, per poter redigere il bilancio per le micro-imprese, le società, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:
Per la redazione del bilancio abbreviato i limiti previsti sono invece i seguenti:
I limiti dimensionali – Si rende quindi necessario analizzare come devono essere calcolati i valori per verificare il rispetto dei richiamati limiti dimensionali:
Gli importi, così individuati, non devono essere ragguagliati ad anno nel caso in cui l’esercizio non sia coincidente con anno solare (si pensi, a mero titolo di esempio, all’esercizio di costituzione della società).
Dubbi potrebbero poi sorgere nel caso in cui i limiti superati non siano uguali nei due anni di riferimento.
Ipotizziamo, a tal proposito, che una società nel 2014 abbia superato i limiti dell’attivo e dei ricavi, mentre, nel successivo esercizio 2015 abbia superato i limiti dell’attivo e dei dipendenti: in questo caso la società potrà comunque beneficiare delle semplificazioni previste per il bilancio abbreviato (o per le micro-imprese)?
Ebbene, con riferimento al quesito prospettato, deve ritenersi che la coincidenza o meno della tipologia di limiti sia irrilevante, ragion per cui la società in commento non potrà beneficiare delle disposizioni in materia di bilancio abbreviato (o per le micro-imprese) e dovrà quindi redigere il bilancio ordinario (o abbreviato).
I dubbi – La norma, nel richiamare i limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato per le micro-imprese parla di società che “per due esercizi consecutivi” non abbiano superato i limiti previsti: ma il bilancio per le micro-imprese può essere redatto già dal secondo esercizio in cui non sono superati i limiti, oppure è necessario aspettare che siano presenti due esercizi per i quali si verifica il non superamento, per poi redigere il bilancio nel terzo esercizio?
Sebbene legislatore non sia mai intervenuto per fornire chiarimenti sul punto, è possibile far riferimento ad un documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 26 novembre 2012, con il quale è stato chiarito quanto segue: “pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.
Pertanto, se la società non ha superato i previsti limiti, per la prima volta, nell’esercizio 2015 e 2016, potrà redigere il bilancio per le micro-imprese solo nell’esercizio 2017, non potendo fruire del beneficio sin dal bilancio al 31.12.2016.
Un altro dubbio che è stato sollevato riguarda l’entrata in vigore delle novità.
Come sappiamo il D.Lgs. n. 139/2015 trova applicazione con riferimento ai bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: con specifico riferimento alle micro-imprese, e considerata la necessità di verificare il mancato superato, per due esercizi consecutivi, dei previsti limiti, è possibile applicare le novità già nel 2016, oppure è necessario attendere che, per due esercizi dopo il 2016, non siano superati i limiti?
Ebbene, sul punto non dovrebbero esserci dubbi: anche in considerazione delle finalità della riforma, deve ritenersi che sia possibile redigere il bilancio per le micro-imprese per l’esercizio 2016 se nei due esercizi precedenti i previsti limiti non sono stati superati.
Non è invece necessario aspettare il 2018 per la redazione del bilancio per le micro-imprese.
wordpress theme by initheme.com