Dubbi potrebbero quindi sorgere in merito al corretto trattamento dei suddetti costi già iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale al 31.12.2015.
Vediamo cosa stabilisce il nuovo principio contabile OIC 24 sul punto.
I costi di pubblicità- Il principio contabile OIC 24, nella sua nuova formulazione, si preoccupa del corretto trattamento contabile dei costi di pubblicità già iscritti in bilancio al 31.12.2015.
Chiarisce pertanto che i costi in oggetto:
Si ritiene a tal proposito utile precisare che il nuovo principio contabile OIC 24, dedicato alle immobilizzazioni immateriali, definisce come segue i costi di impianto e di ampliamento: “i costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up), o quella di accrescimento della capacità operativa”.
I costi di impianto e di ampliamento, pertanto, possono comprendere non soltanto i costi relativi alla costituzione della società (atto costitutivo, consulenze, licenze, ecc.), ma anche i seguenti costi:
Le scritture contabili – Nel caso in cui i costi di pubblicità possono essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento sarà necessario rilevare la seguente scrittura contabile “costi di impianto e ampliamento a costi di pubblicità”.
Se, invece, i costi di pubblicità non soddisfano i requisiti per l’iscrizione tra i costi di impianto e di ampliamento, devono essere eliminati retroattivamente dall’attivo patrimoniale, imputando gli effetti al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio (generalmente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, ma nulla vieta al redattore di bilancio di scegliere un’altra componente di patrimonio netto da movimentare).
La scrittura contabile da rilevare sarà quindi la seguente “utili portati a nuovo a costi di pubblicità”.
Dubbi potrebbero sorgere in tutti quei casi in cui non siano iscritti, in bilancio, utili portati a nuovo di importo sufficiente.
A tal proposito è da ritenersi che il redattore di bilancio possa utilizzare le riserve disponibili, e, in mancanza di queste ultime, si rende necessario un versamento da parte dei soci per ripatrimonializzare la società.
Costi di ricerca – Il principio contabile OIC 24 propone la seguente distinzione:
In considerazione della distinzione appena proposta, i costi di ricerca iscritti nell’attivo patrimoniale negli esercizi precedenti possono subire il seguente trattamento:
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