L’assegno spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
In caso di unione civile – In seguito alla Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), una delle domande ricorrente è se l’assegno in commento può essere richiesto anche nel caso di una coppia dello stesso sesso che si è unita in matrimonio civile, in base alle regole fissate dalla citata Legge.
È il caso, ad esempio, di due persone dello stesso sesso sposatesi, in cui uno dei due è lavoratore dipendente e vuole chiedere l’assegno per il coniuge. La risposta alla domanda è da darsi certamente in senso positivo, visto che con la citata Legge è stabilito che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
A conferma di ciò è intervenuta anche la stessa INPS (anche se NON con un documento di prassi riguardante il caso dell’ANF) con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, equiparando, in materia di diritto alle prestazioni previdenziali e pensionistiche, i coniugi dello stesso sesso a quelli eterosessuali.
wordpress theme by initheme.com