I dottori commercialisti e, più in generale, tutti i soggetti che rendono in forma professionale servizi in materia di contabilità e tributi, sono assoggettati agli obblighi antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007 (attuazione della Terza Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE), ispirata al principio di collaborazione attiva tra intermediari finanziari, operatori professionali, autorità e organismi investigativi1.
In tale contesto, la Guardia di Finanza rappresenta l’Organo deputato ai controlli antiriciclaggio nei confronti dei professionisti giuridico-contabili2 e, di conseguenza, all’accertamento delle violazioni dei conseguenti obblighi disposti dalla normativa di riferimento.
Peraltro, la disciplina delle sanzioni antiriciclaggio per i professionisti è un tema particolarmente dibattuto, per la particolare asprezza della risposta punitiva prevista in capo ai trasgressori, anche in presenza di violazioni meramente formali e soprattutto a seguito della depenalizzazione di alcune fattispecie del decreto antiriciclaggio, operata dal D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Accesso e ricerche ai fini antiriciclaggio – Il personale ispettivo può effettuare presso la sede del professionista la ricerca e l’acquisizione di documenti e scritture contabili (tenuti sia ai fini fiscali che ai fini antiriciclaggio), attinenti alle operazioni oggetto di controllo; tale facoltà andrà utilizzata soprattutto quando il professionista, all’atto dell’accesso, non ha adempiuto correttamente o solo parzialmente all’obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta.
Tale attività, particolarmente incisiva e invasiva, si può estendere, in casi particolari e previa autorizzazione dell’A.G., anche presso le abitazioni private dei professionisti interessati.
Adempimenti oggetto di controllo – Il controllo verterà, quindi, sul riscontro dell’esattezza e della completezza degli adempimenti antiriciclaggio; in particolare, in relazione alla tipologia dell’intervento e del perimetro dell’attività oggetto di controllo, potranno essere controllati i seguenti adempimenti principali.
In caso di riscontrate violazioni a taluna delle disposizioni normative, siano esse di natura penale e/o amministrativa, la contestazione sarà rilevata dallo stesso personale ispettivo, che provvederà all’inoltro dei relativi atti alle competenti autorità per l’instaurazione dei conseguenti procedimenti accertativi/sanzionatori.
Violazioni penali e violazioni amministrative – Qualora vengano accertate violazioni amministrative previste dagli artt. 553 , 57 e 58 DPR n. 231/2007, il personale ispettivo dovrà procedere secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981, redigendo apposito verbale di contestazione ai fini della successiva trasmissione al Mef, ovvero alle Ragionerie Territoriali dello Stato, per la successiva fase istruttoria e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Qualora, di contro, vengano accertate violazioni di natura penale, il personale ispettivo, nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 220 delle norme di attuazione del c.p.p., e dell’art. 347 c.p.p., procederà alla comunicazione di notizia di reato alla competente Autorità giudiziaria.
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1 E’ in corso l’iter legislativo di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Dir. 2015/849/UE), che prevede novità sostanziali anche in merito agli obblighi e alle sanzioni previsti in capo ai professionisti giuridico-contabili (l’iter legislativo dovrà completarsi entro il 26 giugno 2017).
2 Compito svolto in via concorrente con gli Ordini professionali per i controlli nei confronti dei professionisti iscritti in albi.
3 Limitatamente alle fattispecie depenalizzate ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
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