Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.
Caratteristiche – Lo sgravio contributivo, operativo per il periodo “1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018”, consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.
Condizioni – Una condizione essenziale affinché i datori di lavoro possano procedere alle assunzioni agevolabili, è che queste ultime siano effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione di tutti i titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma Its, laurea, master, dottorato). A tal fine, è necessario che gli studenti abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al:
Si ricorda che per i percorsi di alternanza scuola-lavoro le ore obbligatorie sono 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei. In pratica, quindi, l’assunzione agevolata spetta al datore di lavoro che ha impiegato lo studente per almeno 120 ore di alternanza se proviene da una formazione tecnica o 60 ore per chi proviene dal liceo.
In alternativa, ai requisiti minimi legati all’alternanza, i giovani per i quali scatta l’assunzione agevolata possono essere quelli che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Risorse finanziarie – L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:
Se dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, risultino scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l’INPS non prende in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio.
Esteso l’ambito di operatività – Infine, si segnala che nel corso dell’esame alla Camera è stata inoltre introdotta una disposizione volta ad estendere l’ambito di operatività del sistema di alternanza scuola-lavoro anche alle scuole paritarie private e degli enti locali.
In particolare si stabilisce che le risorse destinate dall’art. 1, co. 39, della L. n. 107/2015 all’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, pari a € 100 mln annui dal 2016, sono ripartite, oltre che tra le istituzioni scolastiche statali, anche tra le scuole paritarie private e degli enti locali, che insieme costituiscono il sistema nazionale di istruzione (art. 1, L. 62/2000).
wordpress theme by initheme.com