Ecco quindi che tra le modifiche alle istruzioni ministeriali della Dichiarazione 730 2017 per i redditi 2016, contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 42414 del 01.03.2017, trova spazio anche un’integrazione in relazione alla possibilità di predisporre la Dichiarazione dei Redditi in modalità congiunta attribuendo un nuovo significato al termine “coniugi”.
Infatti, con riferimento alla previsione dell’art. 1, comma 20 della Legge n. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; giusto quanto ribadito al punto 1.1 lettera b del Provvedimento dell’Agenzia di cui sopra, che modifica le istruzioni ministeriali del 730 2017 alla pag. 9.
È bene precisare che poiché la Legge Cirinnà si occupa anche di convivenze per motivi affettivi, tale equivalenza, in ambito fiscale, non può essere estesa al partner in caso di convivenza.
L’equivalenza in relazione ai coniugi dello stesso sesso (uniti civilmente) comporta, in ambito fiscale e dichiarativo, effetti analoghi a quelli prodotti dal matrimonio.
Pertanto consentirà:
Non consentirà invece la detrazione per carichi familiari per i figli dell’altro partner in quanto nei casi di unione civile non è possibile formulare la richiesta di adozione del figlio minore o adottivo del partner, seppure unito civilmente.
In questo caso quindi la detrazione per figlio a carico sarà esclusivamente attribuibile al genitore biologico o adottivo, senza che possa essere mai estesa all’altro componente dell’unione civile.
Ricordiamo, in via generale, che il modello 730 può essere congiuntamente presentato quando:
Il modello 730 non potrà essere presentato in forma congiunta nei seguenti casi:
Nel caso di elaborazione della Dichiarazione 730 congiunta si dovrà procedere pertanto nel seguente modo:
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