+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Chiedi al professionista
  • News
  • Contatti

Ecobonus-Enea e lavori 2017: da oggi invio della documentazione

15 Settembre 2017silvanaNews

ECOBONUS

Premessa – A partire da oggi è possibile inviare la documentazione dei lavori di efficientamento energetico 2017 all’ENEA; a renderlo noto è stata la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con avviso pubblicato sul proprio sito; in particolare facciamo riferimento all’invio entro 90 gg dal termine dei lavori dell’allegato A e dell’Allegato E al decreto edifici (D.M. 19 febbraio 2007) tramite il portale http://finanziaria2017.enea.it/index.asp.

Vademecum interventi 70% e 75% – Sullo stesso sito è stato inoltre pubblicata la guida operativa ai fini dell’ottenimento die benefici fiscali collegati all’ecobonus maggiorato. La Legge di bilancio 2017, in materia di interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni condominiali, prevede una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del:

  • a) 70%, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • b) 75% se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I soggetti beneficiari della detrazione fiscale possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per i soggetti che non rientrano nella c.d. no-tax area, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Come specificato nella guida in commento l’immobile oggetto di intervento alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni.

Requisiti tecnici di intervento – L’intervento per il quale si intende beneficiare delle maggiori detrazioni 70 e 75%:

  • deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
  • deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
  • può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
  • per gli interventi di tipo b), ossia che danno diritto alla detrazione del 75% con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva ed inoltre devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica

Invio della documentazione – Come già anticipato sopra, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori (salvo remissione in bonis), come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017: http://finanziaria2017.enea.it) è necessario provvedere all’invio della scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato e la scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).

Oltre ai documenti da inviare obbligatoriamente sono previsti specifici obblighi di conservazione per un’ulteriore documentazione anche di tipo amministrativo (fatture, delibere assembleari ecc); di particolare importanza l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere:

  • la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
  • i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  • i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  • la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
  • i valori di g “tot” delle schermature solari nel caso che esse siano state installate;
  • per gli interventi di tipo b) ossia relativi alla detrazione del 75%, con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni.
Autore: ANDREA AMANTEA.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

Articoli recenti

  • Fattura di acquisto UE e nota di credito tra SdI ed esterometro 11 Febbraio 2021
  • ISA per il periodo d’imposta 2020: chi sono i contribuenti esclusi 11 Febbraio 2021
  • Bonus Covid 19 ai professionisti: non concorre alla formazione del reddito imponibile 4 Febbraio 2021
  • Deduzione dell’IMU dall’imponibile IRES: rileva il principio di inerenza 3 Febbraio 2021
  • Il momento di effettuazione dell’operazione e l’obbligo di fatturazione 25 Gennaio 2021
  • ISA 2021 in arrivo: tra correttivi Covid e nuove cause di esclusione 25 Gennaio 2021
  • Società non operative: l’impatto della crisi 2020 22 Gennaio 2021
  • Nuova Sabatini 22 Gennaio 2021
B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |