La proroga di 5 anni – Al punto 2) comma 1 dell’art. 2 del testo della manovra 2017 si legge che al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 14:
“al comma 2, lettera a) le parole: “31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
Ciò sta, dunque, significando che la detrazione in commento continuerà ad applicarsi nella misura del 65% anche per le spese (di riqualificazione) sostenute nel periodo 1/1/2017 – 31/12/2021 su parti comuni di edifici condominiali (per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, la proroga sarà, invece, di 1 solo anno).
Aumenta la misura della detrazione – Al punto 3) comma 1 dell’art. 2 della manovra testo si legge altresì che “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015”.
Dunque, per interventi eseguiti su parti comuni condominiali la misura della detrazione potrà salire al 70% o al 75% a seconda rispettivamente dell’incidenza dell’intervento stesso sulla superficie condominiale e del risultato migliorativo (in termini di efficienza energetica) ottenuto (deve migliorare l’efficienza energetica sia invernale sia estiva e tale miglioramento deve rispettare almeno la qualità media prevista dal MISE nel decreto del 26/06/2015).
La misura agevolativa (70% o 75) potrà essere applicata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (quindi, ad esempio, per un condominio di 10 unità abitative, il limite massimo di spesa su cui beneficiare della detrazione sarà di 400.000 euro per una detrazione massima pari al 70% o 75% del predetto importo).
La sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti dovrà asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del MISE 26 giugno 2015 e l’Enea potrà effettuare su tali dichiarazioni controlli, anche a campione. Inoltre, la non veridicità dell’attestazione comporterà la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
La cessione del credito – La stessa Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in alternativa alla detrazione della spesa, la possibilità per i contribuenti (condòmini) che si trovano nella c.d. “no tax area” (c.d. incapienti, ossia a quei condòmini con reddito da lavoro dipendente fino a 8.000 euro o 7.500 euro se trattasi di pensionati) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Le modalità di eseguire la scelta sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
Secondo, invece, quanto di nuovo è previsto dalla manovra 2017, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 su parti comuni condominiali, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari (quindi, tutti i condòmini, e non solo quelli che si trovano nella no tax area) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Dunque, possibilità di cedere il credito per tutti i condòmini (non solo quelli in no tax area) e possibilità di cederlo anche a terzi soggetti (diversi dalla ditta esecutrice dei lavori). Ad ogni modo, le modalità attuative di cessione dovranno essere fissate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra.
wordpress theme by initheme.com