Il nuovo modello ha di fatto mandato in pensione quello precedente approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014 e successivamente modificato con Provvedimento dell’11.02.2015 in uso dal 01.01.2015, che era validamente utilizzato con riferimento alle operazioni di cui alle dichiarazioni di intento fino al 28.02.2017.
Il nuovo modello introduce importanti modifiche; in particolare, nello stesso viene eliminata una delle tre modalità di acquisto, ovvero quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo (per esempio 01.01.2017 – 31.12.2017).
Sono stati infatti eliminati i campi di compilazione 3 e 4 nel frontespizio del modello.
Le due modalità di acquisto per l’esportatore abituale che permarranno sono pertanto:
In funzione di questa importante novità, molti operatori economici, al fine di non vedersi preclusa la possibilità di porre in atto operazioni di acquisto o di importazioni senza l’applicazione dell’Iva, in particolare durante il periodo di transizione dal vecchio al nuovo modello possono aver scelto di presentare, entro il 28.02.2017 e quindi con il vecchio modello, la dichiarazione d’intento seppure con riferimento ad operazioni da porre in atto in data successiva al 01.03.2017 (data in cui è in vigore il nuovo modello).
A chiarire gli effetti di questa scelta e soprattutto quale sia il comportamento da adottare in tale situazione l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con propria Risoluzione n. 120 del 22.12.2016.
La Risoluzione infatti, precisa, con riferimento alle varie situazioni, che:
Concludendo, nei casi in cui la dichiarazione non abbia validità per le operazioni poste in atto dal 01.03.2017 e si rende pertanto obbligatorio l’invio di una nuova dichiarazione d’intento con il nuovo modello, la stessa sarà sostitutiva di quella precedentemente inviata con riferimento alle operazioni effettuate o da effettuarsi con data successiva al 01.03.2017.
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