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Dichiarazione Iva 2017: tardiva entro 29.05

8 Marzo 2017silvanaNews

Chiarimenti sulla scadenza dà parte dell’Agenzia, tra Comunicato Stampa e Risoluzione n. 26/E

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente febbrili per quanto riguarda il rincorrersi dei documenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, in merito ai termini di trasmissione della Dichiarazione Iva 2017.

In particolare ricordiamo che, con decorrenza dal periodo di imposta 2016, il nuovo termine per la sua trasmissione in forma autonoma è stato fissato al 28.02.2017. Per completezza ricordiamo che per i periodi di imposta successivi, a partire da quello del 2017, il termine per la trasmissione telematica della Dichiarazione Annuale Iva, sempre in forma autonoma, darà dal 01.02 al 30.04.

Nei giorni a ridosso la scadenza nonché il giorno stesso, si sono però verificati problemi tecnici e rallentamenti nelle trasmissioni telematiche che hanno pregiudicato il rispetto della scadenza sia per i contribuenti che per i Professionisti ed Intermediari. Ecco quindi che, a scadenza ormai conclusasi, in data 01.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito istituzionale un Comunicato Stampa con il quale ha precisato, per le motivazioni di cui sopra, che “saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017”.

Poiché il Comunicato Stampa nulla precisava in relazione, la nuova scadenza è stata inizialmente considerata quale termine prorogato e pertanto il termine da cui far decorrere tutti i successivi adempimenti quali ad esempio l’invio della dichiarazione tardiva (entro 90 gg), l’utilizzo del credito Iva (superiore ai 5000 euro) in compensazione, e stampa dei registri Iva.

A fugare ogni dubbio è dovuta intervenire nuovamente l’Agenzia con propria Risoluzione n. 26/E del 06.03.2017, avente per oggetto “Dichiarazione annuale Iva 2017 – Chiarimenti sulle scadenze”, precisando che:

  • il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva originario (28.02.2017) non è da intendersi prorogato per effetto del Comunicato Stampa del 01.03.2017 al 03.03.2017, intendendo l’Ufficio solo consentire di inoltrare le dichiarazioni entro il 03.03.2017 a quei soggetti che conseguentemente alle problematiche tecniche e ai ritardi nelle trasmissioni telematiche, non imputabili al contribuente o al Professionista, non siano stati in grado di inviare le Dichiarazioni entro il 28.02.2017.

In funzione di questo importante chiarimento, i termini per i successivi e conseguenti adempimenti, dovranno decorrere dall’originario termine del 28.02.2017 e non già come inizialmente si pensava dal 03.03.2017.

Pertanto:

  • ai fini della determinazione del termine entro il quale il Contribuente, o per esso l’Intermediario delegato, può provvedere all’invio della dichiarazione Iva tardiva, lo stesso è da individuarsi nel giorno 29.05.2017, ovvero entro 90 giorni dal 28.02.2017 (31+30+29).
  • Oltre tale data (29.05.2017) la dichiarazione sarà considerata omessa con tutti gli effetti, che in occasione di altri contributi già pubblicati in questi giorni abbiamo avuto modo di approfondire, in termini di sanzioni e di inadempimento.
  • Per quanto concerne invece la presenza di credito Iva risultante dalla Liquidazione Iva “Quadro L rigo 39” e “Quadro VX rigo 5” ed in particolare il suo utilizzo in compensazione orizzontale (Iva / Altri tributi), con Modello F24, per importi superiori a € 5.000,00, ciò sarà possibile a decorrere dal prossimo 16 marzo 2017 anche nel caso in cui la dichiarazione Iva sia stata presentata successivamente al 28.02.2017 purché comunque entro il 03.03.2017.
Autore: MARTA BREGOLATO – Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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