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Deducibilità costi black list: come cambiano i modelli Redditi

9 Febbraio 2017silvanaNews

STUDIO-LAVORO-CALCOLI

L’articolo 1 comma 142 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) ha previsto di fatto la completa abrogazione delle normative in materia di deducibilità dei costi Black List, ovvero di quelle spese o altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in Stati o Territori cosiddetti “Black List” o a fiscalità privilegiata, riformando in particolare l’art. 110 commi da 10 a 12 bis del Tuir.

Tale previsione entra in vigore a partire dall’anno di imposta 2016 (Circolare 39/E/2016).

In particolare, gli effetti di quest’ultima previsione normativa, possono essere così riassunti:

  • deducibilità integrale dei costi black list, che diventano vincolati quindi al rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità (art. 109 del Tuir);
  • abrogazione dell’obbligo di separata indicazione dei costi Black List, a partire dall’esercizio di imposta 2016, con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione;
  • eliminazione della specifica Black List degli Stati o Territori a fiscalità privilegiata.

Conseguentemente i costi sostenuti per effetto di transazioni ed operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, diventano assoggettati agli ordinari criteri di deducibilità previsti per i componenti negativi di reddito di natura domestica, ovvero:

  • inerenza;
  • competenza economica;
  • certezza;
  • oggettiva determinabilità;
  • iscrizione nel conto economico.

Le novità dei Modelli Redditi 2017- Viene conseguentemente a cessare l’attività di monitoraggio resa in passato possibile grazie alla corretta distinzione ed al differente trattamento fiscale dei costi Black List, evidenziata nelle dichiarazione dei redditi.

Dai Modelli Redditi 2017 (SC per società di capitali; SP per società di persone e PF per persone fisiche) scompare l’obbligo di indicare separatamente gli elementi negativi di redditi per operazioni compiute con soggetti economici residenti in Paesi Black List, nonché le eventuali riprese fiscali in aumento o in diminuzione, in quanto gli stessi concorreranno, senza limiti legati alla nazionalità del fornitore e/o al valore indicato nelle fatture, alla determinazione del reddito secondo le regole ordinariamente previste per i costi di beni e servizi di natura “domestica”.

La conseguenza più attuale riguarda quindi la mancata “indicazione separata” dei costi Black List nella dichiarazione Redditi 2017, anno di imposta 2016, con particolare riferimento ai Quadri RF (contabilità ordinaria) e RG (contabilità semplificata) dove non trovano più evidenza i righi relativi alle “Spese ed altri componenti negati da Stati o Territori aventi regimi fiscali privilegiati” in particolare il rigo “RF29” ed il rigo “RF52”.

Le istruzioni del Modello Redditi 2017 – Quadro “RF” per i contribuenti in contabilità ordinaria, riporta infatti tra le novità:

“Tra le variazioni in aumento è stato eliminato il rigo “RF29” dove andavano indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o Territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o Territori, ai sensi degli abrogati commi da 10 a 12 bis dell’art. 110 del Tuir (art. 1 comma 142 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208”.

“Tra le variazioni in diminuzioni è stato eliminato il rigo “RF52” dove andavano indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o Territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o Territori, deducibili ai sensi degli abrogati commi da 10 a 12 bis dell’art. 110 del Tuir”.

Ancora con riferimento al “Quadro RG” per i contribuenti in contabilità semplificata e conseguentemente:

“Tra i componenti negativi è stato eliminato il rigo “RG21” dove andava indicata la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o Territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o Territori, deducibili ai sensi degli abrogati commi da 10 a 12 bis dell’art. 110 del Tuir”.

Viene altresì meno anche l’applicazione della sanzione prevista in caso di inadempimento pari al 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000, ancora applicabile invece con riferimento ai periodi di imposta precedenti (giusta precisazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 26.09.2016).

Autore: MARTA BREGOLATO. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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